Controlli e liti

Vendite separate ma beni collegati: scatta la cessione d’azienda

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di Antonio Iorio

In presenza di più operazioni di vendita risulta determinante, per la configurazione della cessione di azienda, il legame fra il singolo elemento aziendale ceduto, anche a più riprese e sotto varie forme, e l’impresa. Solo in assenza di questo legame il bene può essere considerato autonomamente. In caso contrario l’intero negozio si considera in modo unitario e quindi cessione di azienda. A nulla rileva, poi, che i beni in questione siano stati esplicitamente o implicitamente previsti negli atti stipulati e l’operazione commerciale sia genuina. Ad affermare questo rigoroso principio è la Corte di cassazione con l’ ordinanza 21767/2017 depositata ieri.

Ecco i fatti. L’Agenzia recuperava nei confronti di una società l’iva detratta su acquisti di beni mobili. In particolare venivano venduti due rami d’azienda costituiti da due differenti esercizi commerciali con esclusione delle rimanenze acquistate separatamente, in parte direttamente dalla cedente e in parte attraverso l’interposizione di altre società partecipate. L’ufficio evidenziava che alla fine, i due rami di azienda, comprese le rimanenze, erano transitati da una società all’altra ancorché i passaggi interni fossero stati realizzati con separati atti contrattuali. Da qui la riqualificazione in un’unica operazione di cessione di azienda.

Sia in primo, sia in secondo grado, i giudici ritenevano illegittima la pretesa dell’ufficio. Secondo la Ctr, in particolare, occorreva considerare il dato strettamente contrattuale e, interpretando la volontà delle parti, emergeva che per i diversi rapporti trovasse applicazione un diversificato regime impositivo. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando in estrema sintesi che i rapporti dovessero essere valutati unitariamente.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, rilevando, innanzitutto, che ai fini tributari l’opera di qualificazione non si esaurisce necessariamente nel solo esame del dato contrattuale ma investe più specificamente il fenomeno economico che il rapporto mira a realizzare. Occorre così valutare l’effettiva consistenza dell’operazione e, in caso di più atti, se essi abbiano una medesima “sostanza economica” anche in presenza di differente “sostanza giuridica”.

La Ctr si era soffermata sulla clausola pattizia di esclusione delle giacenze e sulla possibilità di eseguire una cessione d’azienda anche senza le rimanenze.Non era stato per nulla considerato che le rimanenze escluse originariamente dal contratto di cessione d’azienda, erano state tutte cedute in parte con rapporto diretto tra acquirente e venditore, e in parte attraverso altra società controllata dal cessionario. Occorreva così dare più rilievo alla causa reale dei comportamenti delle parti e degli interessi effettivamente perseguiti piuttosto che limitarsi alla volontà dichiarata.

In conclusione, per i giudici di legittimità nella nozione di cessione d’azienda ai fini tributari assume rilevanza centrale l’elemento funzionale ossia il legame fra singolo elemento aziendale e impresa. Solo in assenza di questo legame il bene potrà essere considerato autonomamente, in caso contrario l’imposizione non può essere frazionata e l’intero negozio deve considerarsi unitariamente una cessione d’azienda indipendentemente dal fatto che il bene sia stato esplicitamente o implicitamente previsto nell’atto di cessione e delle genuinità dell’operazione commerciale.

Cassazione, ordinanza 21767/2017

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