Bonus investimenti: il periodo minimo comincia sempre dall’entrata in funzione
L’anticipazione da «Agevolazioni fiscali alle imprese» disponibile online e in edicola da martedì 11 febbraio
Articolo tratto da Agevolazioni fiscali alle imprese
Disponibile in edicola da martedì 11 febbraio e online su Shopping 24
Il nuovo credito d’imposta per gli acquisti di beni strumentali di cui all’articolo 1, comma 185 e seguenti della legge di Bilancio 2020, prevede un periodo minimo di detenzione degli investimenti agevolabili che, se non osservato, comporta la perdita dell’agevolazione e in alcune ipotesi anche la restituzione del maggior beneficio fruito (cosiddetto recapture).
In occasione di una risposta a Telefisco 2020, l’agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che la disciplina del recapture non riguarda esclusivamente i beni iperammortizzabili, ma tutti i beni agevolabili e, quindi, anche quelli per i quali è previsto il credito d’imposta al 6% (beni ordinari), ha meglio delineato la decorrenza del periodo minimo di mantenimento del bene, che la norma individua nel momento «di effettuazione dell’investimento».
Ai sensi del comma 193, infatti, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Secondo l’Agenzia il riferimento letterale operato all’anno di «effettuazione» dell’investimento, anziché a quello di «entrata in funzione» o a quello di «interconnessione» dei beni (al verificarsi di queste condizioni è possibile beneficiare del credito d’imposta), deve imputarsi a un mero difetto di coordinamento formale; occorre, infatti considerare che, senza l’entrata in funzione o l’avvenuta interconnessione dei beni, non ci sarebbe alcun credito d’imposta su cui operare il ricalcolo e neanche l’eventuale riversamento. Pertanto, il periodo di osservazione comincia, per i beni ordinari, a decorrere dall’entrata in funzione e per gli altri investimenti dall’interconnessione.
Continua l’Agenzia specificando che per i beni dell’allegato A di cui al comma 189 il periodo di osservazione decorre, comunque, dall’anno successivo a quello di interconnessione dei beni medesimi, che potrebbe in ipotesi anche verificarsi in un anno successivo a quello della loro entrata in funzione: così, per esempio, se un bene da allegato A acquistato nel 2020 viene fatto entrare in funzione nel 2020 e poi viene interconnesso nel 2021, il «periodo di osservazione» non è il biennio 2021-2022, ma quello 2022-2023.
Sempre con esclusivo riferimento alla cessione o alla delocalizzazione degli investimenti di cui all’allegato A occorre specificare che è possibile continuare a beneficiare del credito d’imposta qualora l’impresa provveda a sostituire i beni nello stesso periodo d’imposta del realizzo con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 232/2016 e attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione. Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del credito prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
L’opzione per la sostituzione del bene, quindi, è fruibile solo per i beni materiali Industria 4.0; così nell’ipotesi di cessione nell’anno 2021 di un bene ordinario acquistato ed entrato in funzione nell’anno precedente, l’impresa dovrà provvedere a riversare il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Articolo tratto da Agevolazioni fiscali alle imprese
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Paola Bonsignore, Sonia Pucci
Dossier e monografieStudio Associato CMNP
Sistema Frizzera