Adempimenti

Visto di conformità dall’intermediario che trasmette il modello

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

È il soggetto che appone il visto di conformità a dover predisporre e trasmettere la dichiarazione. L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 99/E di ieri , conferma il principio per cui vi è un obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi prepara ed invia il modello (Redditi o Iva).

La risoluzione ricostruisce così la normativa e la (principale) prassi in tema di visto di conformità, al fine di rendere evidente la necessaria corrispondenza soggettiva sopra evidenziata. A supporto della tesi sostenuta l’Agenzia richiama la circolare 21/E/2009 nella quale già allora lo stesso istituto evidenziava la regola secondo cui «la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene».

Lo stesso principio è stato poi ribadito anche dalla circolare 28/E/2014, pure nell’ipotesi in cui le scritture contabili siano state tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In questo caso l’Agenzia puntualizza ulteriormente che, il contribuente può comunque rivolgersi ad un Caf/professionista abilitato per ottenere l’apposizione del visto, specificando che quest’ultimo è tenuto in ogni caso a svolgere i relativi controlli e a predisporre la dichiarazione, assicurando così, anche in tal caso l’identità soggettiva fra chi appone il visto e chi materialmente invia la dichiarazione dei redditi o Iva.

In riferimento poi ai possibili comportamenti illeciti, che potrebbero essere stati assunti in violazione della regola sopra evidenziata, la risoluzione in esame ricorda la disposizione secondo cui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione delle disposizioni in tema di visto di conformità, l’ufficio è legittimato a procedere al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati e a determinare di conseguenze le relative sanzioni (articolo 3 del Dl 50/2017).

Nel caso in cui un soggetto dovesse aver apposto un visto su una dichiarazione non trasmessa o, viceversa, lo stesso dovesse aver inviato telematicamente una dichiarazione non vistata, si applicano, le disposizioni sul rilascio infedele del visto di conformità (articolo 39 del Dlgs 241/1997), oltre all’eventuale possibile sanzione accessoria della sospensione e inibizione dalla facoltà di rilascio del visto di conformità previste dalla norma.

Infine, la risoluzione in commento chiude con un’apertura rispetto al passato. Infatti nell’ipotesi di condotte non conformi alla regola qui richiamata, già poste in essere, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, gli uffici competenti valuteranno l’eventuale sussistenza della buona fede o le obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni che potrebbero determinare la non punibilità del comportamento tenuto (articolo 6 del Dlgs 472/1997).

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Agenzia delle Entrate, risoluzione 99/E/2019

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