Imposte

Web tax, per le multinazionali la chance dell’accordo con il Fisco italiano

di Sandro Maria Galardo

L’articolo 1-bis della manovrina (decreto legge 50/2017), introdotto in sede di conversione del provvedimento, prevede un procedimento di «cooperazione e collaborazione rafforzata» che è finalizzato a definire l’eventuale sussistenza in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto non residente, procedura definita “web tax transitoria”.

Le nuove disposizioni, pur non avendo un termine, dovrebbero avere natura temporanea in quanto il G7 dei ministri delle Finanze dello scorso maggio ha demandato all’Ocse (e in particolare alla Task force on the digital economy) di definire nuove opzioni di intervento sulla tassazione delle imprese digitali.

La “web tax transitoria”, a dispetto del nome, non è una nuova imposta ma un articolato procedimento, non riservato all’economia digitale ma a tutti i settori di attività, con il quale contribuente non residente e l’agenzia delle Entrate, per i periodi pregressi, definiscono in contradditorio la sussistenza o meno di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato e, in caso positivo, ne determinano il reddito con riduzione delle sanzioni amministrative alla metà e scriminante penale.

Il procedimento può essere avviato da soggetti non residenti con un fatturato consolidato del gruppo multinazionale superiore a un miliardo di euro e cessioni di beni e/o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni, anche avvalendosi di soggetti residenti appartenenti al medesimo gruppo.

La cooperazione e collaborazione rafforzata si suddivide in due fasi, da svolgersi in contradditorio tra contribuente e amministrazione finanziaria:

• valutazione della sussistenza della stabile organizzazione attraverso il regime di adempimento collaborativo disciplinato dal decreto legislativo 128/2015 (la cosiddetta cooperative compliance);

• determinazione degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione mediante il procedimento di accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 218/1997.

Una volta versate le somme definite in adesione (con le sanzioni ridotte alla metà) – circostanza che costituisce causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione – è possibile definitivamente rientrare nel regime dell’adempimento collaborativo, al quale si era già avuto accesso al solo fine di interloquire sulla sussistenza della stabile organizzazione.

Dal punto di vista operativo, la prima fase del procedimento si svolge presso la direzione centrale Accertamento, ordinariamente deputata alla gestione della cooperative compliance, che dovrebbe garantire un approccio unitario alle diverse fattispecie, mentre la seconda parte della procedura, probabilmente la più delicata, è riservata alla direzione provinciale competente. In questa sede, infatti, avverrà la determinazione degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, considerando la stabile organizzazione quale entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari.

A questo proposito, secondo le notizie di stampa, i gruppi multinazionali che hanno già definito contestazioni riguardanti la sussistenza in Italia di una stabile organizzazione, operavano comunque in Italia per mezzo di soggetti residenti (ai quali la stessa norma in argomento fa riferimento per determinare l’ammontare delle cessioni effettuate nel territorio dello Stato e in relazione alla conoscenza dell’avvio di controlli). Dunque, la direzione provinciale avrà il compito di definire funzioni, rischi e asset riferibili alla stabile organizzazione autonomamente da quelli, in ogni caso, attribuibili al soggetto residente del medesimo gruppo.

La nuova disposizione esclude dalla procedura i soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione di queste disposizioni, anche qualora la formale conoscenza sia stata acquisita dai soggetti residenti appartenenti al medesimo gruppo che svolgono funzioni di supporto.

Il procedimento, non semplificando rispetto all’ordinaria disciplina di individuazione e determinazione del reddito delle stabili organizzazioni, sembra, dunque, poggiarsi sulla volontaria emersione da parte del contribuente a fronte della riduzione sanzionatoria amministrativa e dell’esclusione della rilevanza penale.

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