Detraibile l’onorario del notaio per la stipula del mutuo ma non per l’acquisto della casa
L’unità immobiliare acquistata nel novembre 2018 deve essere evidenziata nel modello 730/2019, quadro B, con il codice utilizzo “2” in quanto per il predetto periodo d’imposta viene tenuta a disposizione con il contemporaneo utilizzo, come abitazione principale, di un ulteriore immobile. Tuttavia, agli effetti pratici questa circostanza non comporta alcun prelievo d’imposta (Irpef ed addizionali), atteso l’effetto sostitutivo Imu. Circa la detrazione degli interessi passivi ed oneri accessori (quali, imposta sostitutiva e onorario del notaio per la stipula del mutuo, ma non anche per la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile), gli stessi sono detraibili nell’anno in cui vengono sostenuti, sebbene la norma (articolo 15, lettera b, del Tuir, Dpr 917/86) preveda che per gli immobili oggetto di ristrutturazione edilizia comprovata da relativa concessione, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale e comunque entro due anni dall’acquisto. Qualora si tratti di lavori che non presuppongono alcuna formalità amministrativa, si ritiene che la predetta limitazione non operi. Gli oneri vanno indicati al rigo E7 del modello 730.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5