La domanda

Una società ha iscritto in bilancio una riserva per differenze cambi non realizzati su debiti e crediti in valuta il cui saldo deriva dalle valutazioni effettuate negli ultimi dieci anni. Tali poste sono esigibili. Alla luce della nuova normativa questa riserva deve essere portata interamente a tassazione nel 2024 o possiamo mantenerla in bilancio e portare a tassazione soltanto le differenze su cambi emerse nel 2024?
G. C. - Torino

L’articolo 9 del Dlgs 192/24 ha modificato, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 13, comma 1, del Dlgs 192/24) il trattamento fiscale delle differenze di cambio. In particolare con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 110 del Tuir, da parte dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del Dlgs 192/24, le differenze cambio “da valutazione” di fine anno, diventano deducibili o tassabili nell’esercizio in cui vengono contabilizzate. Non è stato introdotto...

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