Da tassare nel 2024 le differenze su cambi rilevate sino al 31 dicembre 2023
La novità introdotta con il decreto Irpef-Ires; resta possibile l’accantonamento ad apposita riserva dell’eventuale utile netto sulle differenze di cambio
L’articolo 9 del Dlgs 192/24 ha modificato, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 13, comma 1, del Dlgs 192/24) il trattamento fiscale delle differenze di cambio. In particolare con l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 110 del Tuir, da parte dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del Dlgs 192/24, le differenze cambio “da valutazione” di fine anno, diventano deducibili o tassabili nell’esercizio in cui vengono contabilizzate. Non è stato introdotto...