Effetti incrociati da rivalutazioni, patent e bonus R&S
Ci sono vantaggi indiretti derivanti dall’utilizzo combinato del set informativo
Dopo il credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) e il patent box, anche la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (tra cui quelli immateriali) crea interessanti occasioni di “incrocio” tra le agevolazioni riguardanti l’innovazione e il patrimonio intangibile delle imprese.
Bonus R&S e patent box
Il «credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design» attualmente in vigore nasce da un’evoluzione dell’incentivo introdotto dalla legge 190/2014, fra i più apprezzati dalle imprese. Gli investimenti in R&S sono peraltro un requisito fondamentale per accedere al patent box, introdotto dal 2015 e tuttora attivo per i titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente o indirettamente determinati beni intangibili. Se durante il primo quinquennio i marchi hanno permesso a molte imprese di monetizzare ingenti vantaggi fiscali, il patent box non è ulteriormente replicabile in considerazione dell’esclusione sancita per tali asset dal Dl 50/2017 che ha allineato l’Italia alle previsioni Ocse.
L’agevolazione tuttavia, mediante rinnovi, autoliquidazioni e nuovi ruling, continua a premiare le società che si dedicano alla ricerca e sviluppo ad esempio di brevetti, di cui le imprese nazionali vantano importanti riconoscimenti in diversi campi.
L’avvento della rivalutazione
In tale ambito, l’articolo 110 del Dl Agosto (Dl 104/2020 convertito in legge 126/2020) ha introdotto la possibilità di rivalutare anche a fini fiscali – tra gli altri – i beni immateriali risultanti dai bilanci Oic delle società in corso al 31 dicembre 2019. Oltre alle ben note finalità di patrimonializzazione, infatti, tale intervento normativo può consentire un significativo risparmio fiscale derivante dalla deducibilità dei maggiori ammortamenti nel tempo, che rimane in ogni caso importante anche al netto dell’imposta sostitutiva del 3 per cento.
I riflessi sui brevetti
Disporre ad esempio di un brevetto nell’ambito della ricerca continua e dell’innovazione potrebbe dunque permettere (rispettandone le condizioni) non solo l’ottenimento di un credito d’imposta, ma anche la parziale detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dello stesso, unitamente alla possibilità di rivalutare il bene nel bilancio della società a cui, nel caso di riconoscimento fiscale, è legata anche la deducibilità dei maggiori ammortamenti lungo la vita utile.
Alcuni punti di contatto tra le discipline sono peraltro evidenti. Basti pensare agli ammortamenti che finirebbero per gravare sui conteggi patent box in occasione ad esempio della definizione del conto economico dell’intellectual property (Ip) company in applicazione del residual profit split method. La valutazione circa la convenienza di uno o dell’altro strumento non può dunque prescindere da un’analisi d’insieme degli effetti dei relativi regimi.
Le indicazioni operative
Sotto un profilo pratico, i soggetti che detengono i brevetti meritevoli, potrebbero adottare strategie differenti a seconda della situazione in cui ci si trova.
1. Chi non ha ancora sfruttato il patent box, potrebbe accedere sia a tale vantaggio sia alla rivalutazione con un unico rilevante sforzo iniziale di reperimento delle informazioni e di organizzazione del lavoro che verrebbe dunque sfruttato, in relazione a molteplici tematiche, su entrambi i fronti.
2. Per chi invece avesse già usufruito della tassazione agevolata, si potrebbero utilizzare le conclusioni cui si è giunti in accordo con le Entrate (anzi, sarebbe difficile non tenerne conto) come una base di partenza per rivalutare gli intangibili. In questo modo, anche gran parte del set informativo faticosamente raccolto durante il contraddittorio con il Fisco per usufruire della tassazione agevolata sarebbe ri-valorizzato per cogliere nuove opportunità.
Questo potrebbe valere anche per la rivalutazione dei marchi, per cui invece il patent box non è più rinnovabile.Del resto, in merito alla rivalutazione prevista dal Dl agosto, essendo il suo limite massimo fissato nei valori effettivamente attribuibili ai relativi beni, è opinione largamente condivisa che il valore sia adeguatamente supportato dalla valutazione di un esperto. E proprio sulle principali prassi professionali per la stima degli intangibili si fondano anche i criteri alla base del calcolo del contributo economico valido per l’ottenimento del patent box. Nel nuovo processo di assessment dell’asset, la presenza di un accordo già concluso comporta inevitabilmente un’attenta riflessione circa la congruità delle elaborazioni condotte, soprattutto in assenza di significativi mutamenti nelle primarie assunzioni del patent box, vecchio ormai di almeno cinque anni.
Ricadute extrafiscali
La “fiscalità dell’innovazione” offre infine validi spunti che vanno anche al di là dei meri vantaggi fiscali. La valorizzazione delle attività immateriali potrebbe infatti garantire, oltre alla puntuale verifica della protezione e corretta mappatura degli stessi, anche una migliore appetibilità in caso di operazioni straordinarie (ad esempio cessione o quotazione), nonché l’espressione di valori più coerenti con quelli effettivi, che in un momento storico come quello attuale sono aspetti da non sottovalutare anche nei rapporti con gli istituti finanziari.
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Marco Piazza
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