Imposte

Ruffini: «Nessun automatismo nei controlli sui bonus. Faro sui casi più gravi»

Il direttore delle Entrate: «Con la nuova circolare su 110% e bonus edilizi puntiamo a risolvere le incertezze sui meccanismi di responsabilità in caso di cessione dei crediti»

Alla guida dell'agenzia delle Entrate.  Ernesto Maria Ruffini, 53 anni, avvocato è direttore generale delle Entrate e presidente di Agenzia Entrate-

di Jean Marie Del Bo e Marco Mobili

«Con questa circolare abbiamo cercato di dissipare i dubbi sulla responsabilità per la cessione dei bonus edilizi. Si è trattato di un lavoro di messa a punto che ha portato a molti chiarimenti per i contribuenti. Senza andare oltre il segno delle competenze dell’agenzia delle Entrate. E senza invadere spazi di altri». La nuova circolare, la n. 33/E è appena firmata e il direttore generale dell’agenzia delle Entrate, nel suo ufficio nel cuore di Roma, commenta: «Dopo che il Parlamento e il Governo hanno rifinito le regole di riferimento abbiamo dato risposte che consideriamo di apertura rispetto ai timori manifestati nelle settimane precedenti. Magari non tutti saranno soddisfatti, ma abbiamo raccolto molte sollecitazioni. Senza, ripeto, andare oltre le nostre competenze. Inoltre abbiamo fornito anche una serie di chiarimenti sulle modalità di correzione degli errori nelle comunicazioni».

Dopo l’approvazione delle nuove norme sulla responsabilità solidale nelle cessioni, che limitano la responsabilità ai
casi di dolo o colpa grave in presenza di un’asseverazione, come è stato rivisto l’approccio della circolare 23/E?

Una premessa doverosa, anche per sgombrare il campo da un equivoco di fondo: le circolari dell’Agenzia sono indicazioni date agli uffici per garantire un comportamento omogeneo nell’esercizio dell’attività di controllo e trasparenza nei confronti degli operatori, che sono in grado così di capire quali sono gli elementi di rischio che possono essere messi sotto particolare osservazione. Devono quindi necessariamente affrontare aspetti patologici, peraltro ormai a tutti noti, proprio per consentire di individuare eventuali comportamenti non conformi alla legge. Del resto è questo il compito degli uffici ai quali sono dirette le circolari. In questa prospettiva, nella nuova circolare vengono inquadrate le nozioni di dolo e colpa grave per chiarire il perimetro della responsabilità solidale di cedenti e cessionari, oggetto delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Aiuti-bis. La circolare chiarisce con alcuni esempi che c’è dolo se il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché magari si è accordato con il beneficiario per frodare lo Stato, caso limite ma non di scuola. C’è invece colpa grave, per esempio, laddove si acquistano crediti non corredati dalla necessaria documentazione idonea a suffragarne l’esistenza o, ancora, quando la stessa documentazione si riferisce a immobili diversi da quelli oggetto degli interventi.

Sulle nuove norme un’obiezione di carattere generale è che, per definizione, la responsabilità solidale si configura solo in caso di colpa grave. La legge, insomma, affermerebbe un principio ovvio. Cosa ne pensa?

Non mi sembra affatto ovvio, considerate le preoccupazioni che da più parti sono state manifestate nei mesi scorsi. Ovvero che qualunque tipo di errore potesse pregiudicare il diritto a utilizzare o far circolare i crediti. Proprio per escludere la responsabilità solidale nei casi di colpa lieve, il legislatore è intervenuto limitandola ai soli casi di dolo e di colpa grave. Concetti, questi, che sono ampiamente disciplinati da norme, giurisprudenza e circolari ormai consolidate nel corso degli anni.

La preoccupazione principale delle banche, sulla circolare 23/E, era legata alla scarsa definizione degli indici che consentono di valutare la diligenza di chi compra i crediti. La nuova circolare dà indicazioni operative su questo? La richiesta è di avere parametri certi e di pronto utilizzo.

Gli indici non dimostrano nulla, sono meramente esemplificativi e quindi non sono di per sé un motivo per stabilire che un credito sia inesistente o che non vi sia stata la dovuta diligenza nell’acquisto. In altri termini, sono degli alert che devono indurre a una verifica più approfondita. È come quando si accende una spia sul cruscotto di una macchina: non è detto che ci sia un guasto, ma è bene farla vedere dal meccanico. Come viene precisato nella circolare, è chiaro, quindi, che un cessionario è libero di utilizzare a propria tutela qualunque strumento per evitare di acquistare crediti inesistenti. Del resto, anche nell’esercizio del credito vengono normalmente utilizzate metodologie per valutare la solidità del cliente.

Un primo esempio concreto: il criterio della sproporzione tra crediti ceduti e valore dell’immobile. Qui l’obiezione è che nelle operazioni di 110% questa sproporzione c'è quasi sempre, perché molto spesso gli immobili sono di scarso valore e vanno ristrutturati. Come si valuterà questo parametro?

Anche questo è solo un indice. Prendiamo il caso di un immobile con valore assai modesto perché è un rudere oppure perché si trova in una zona sismica, è lesionato e necessita di significativi interventi di messa in sicurezza, che fisiologicamente sono sproporzionati rispetto al valore stesso. Nessuno si sognerebbe mai di dire che per questa sola ragione il credito sia falso. Al contrario, un immobile di piccole dimensioni e di esiguo valore, su cui vengono fatti lavori per importi molto elevati solo per il rifacimento, ad esempio, di una facciata di pochi metri quadrati, qualche dubbio potrebbe farlo sorgere e richiedere quindi un supplemento di analisi. Mi rendo conto che sarebbe più pratico e immediato far scaturire automatismi validi sempre e comunque, ma dall’esempio che ho fatto si capisce che purtroppo non può essere così. Ogni credito deve essere singolarmente valutato e ponderato, sia al momento dell’acquisto da parte degli operatori economici, sia al momento della verifica da parte dell’Agenzia. Non sono valutazioni che possono essere automatizzate. Serve il buon senso e questo non può essere garantito da una procedura informatica senza l’intervento umano.

Altro esempio è quello dell’incoerenza reddituale tra il valore dei lavori e il profilo dei committenti. Le cessioni, però, nascono anche e soprattutto per gli incapienti. Quindi, questa incoerenza rischia di esserci molto spesso. Come si valuterà questo parametro per dare certezze?

Anzitutto, le capacità finanziarie e reddituali assumono rilevanza nei casi in cui l’agevolazione fiscale non copra l’intero importo dei lavori eseguiti e quindi una parte del corrispettivo dovuto al fornitore.
Va da sé, come nel caso precedente, che questa circostanza non comporta tout court l’inesistenza del credito, ma rappresenta solo un campanello d’allarme.
E, in ogni caso, il cessionario potrà dimostrare la propria diligenza acquisendo, ad esempio, copia dei bonifici per la parte dei lavori rimasti a carico del committente. Diverso è il caso delle cessioni successive e intermedie, dove a vendere e a comprare non è il committente proprietario, ma un terzo che, per poter vendere il credito, deve prima averlo acquistato. Come abbiamo chiarito nella circolare, deve avere una verosimile capacità finanziaria per poter fare quell’acquisto. E, anche questo, è comunque solo un campanello d’allarme che induce
a una verifica ulteriore più attenta
e non, di per sé, al disconoscimento del credito.

Sul parametro della mancata effettuazione dei lavori, si sta diffondendo la raccolta di “prove video” (filmati o foto) da parte dei soggetti che acquistano crediti. Qual è la vostra valutazione su questi elementi di prova?

Ho letto anch’io questa notizia, ma non è un qualcosa richiesto dall’agenzia delle Entrate. È evidente però che le cessioni dei crediti sono innanzitutto transazioni fra privati, dove ognuno - con i mezzi consentiti dalla legge – può analizzare come vuole il credito che intende acquistare. E anche questa è un’ulteriore conferma che gli indici della circolare 23 sono puramente esemplificativi. Nella nuova circolare, in ogni caso, abbiamo chiarito che, al fine di verificare l’effettuazione dei lavori, rileva, ad esempio, l’acquisizione dell’asseverazione in tal senso del tecnico abilitato.

Nella norma è previsto che le banche possano cedere i crediti ai propri correntisti. Anche loro dovranno rifare tutti i controlli già fatti in precedenza?

Anche questo aspetto lo abbiamo affrontato in circolare: non è necessario ripetere ex novo tutta l’istruttoria, visto che, peraltro, in questa ipotesi, è stata espletata da un soggetto qualificato come una banca. In questi casi è sufficiente che l’istituto consegni al correntista la documentazione che ha acquisito nel corso dell’istruttoria del proprio acquisto, idonea a comprovare la diligenza adoperata.

La circolare affronta anche il tema della regolarizzazione degli errori nelle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione già inviate e delle comunicazioni non inviate entro il termine del 29 aprile 2022. Quali sono le novità?

È un tema molto sentito, abbiamo ricevuto tante richieste e quindi abbiamo ritenuto di soffermarci anche su questo aspetto particolare. Nello specifico vengono fornite indicazioni su come procedere in diverse ipotesi e vi è un’apertura rilevante, poiché si ritiene applicabile l’istituto della “remissione in bonis”, che a determinate condizioni consente di accedere a benefici fiscali o a regimi fiscali opzionali anche successivamente ai termini della comunicazione prevista. Tra
l’altro, vengono date anche indicazioni di tipo operativo su come ovviare a errori commessi nella compilazione della comunicazione inviata. Alla circolare, inoltre, è allegato un fac-simile da inviare via pec a un apposito indirizzo per annullare la comunicazione di accettazione del credito.

Per i lavori da Superbonus svolti nelle villette unifamiliari è da poco decorso il termine del 30 settembre per il raggiungimento del 30% dei lavori. Sul punto ci sono chiarimenti?

Nella circolare viene spiegato che se è stata esercitata l’opzione per il Sal al 30 settembre, è sufficiente l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti il raggiungimento di questa quota, senza ulteriori adempimenti. Inoltre, viene fornito un esempio sulle modalità con cui calcolare questa percentuale nel caso in cui si intendono escludere i lavori che non rientrano nel Superbonus.

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