La domanda
L’azienda edile Alfa che partecipa a un appalto pubblico e ha la necessità di integrare il proprio personale con delle figure professionali che non possiede. Ricorre all’istituto del distacco avendo conoscenza di altra azienda edile, Beta, che possiede dipendenti con le mansioni necessarie. La prestazione di distacco del personale, alla luce delle modifiche intervenute ai sensi dell’articolo 16-ter del Dl 131/2024, è sottoposta all’applicazione dell’Iva dal 2025. Si chiede se la fatturazione del costo del personale da Beta ad Alfa sia sottoposta all’applicazione dell’Iva al 22% o se Beta debba fatturare la prestazione ai sensi dell’articolo 17, comma 6, Dlga 633/72 in reverse charge. Inoltre l’eventuale mark-up rispetto al costo segue l’applicazione del 22%, rientrerebbe nel reverse charge oppure potrebbe essere misto (22% costo e markup in reverse charge)?
M. V. - Mantova
Con l’articolo 16–ter del Dl 16 settembre 2024 n. 131, cosiddetto “Decreto salva infrazioni”, inserito dalla legge di conversione del decreto stesso e recante «disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», è stato eliminato definitivamente il regime di irrilevanza Iva dei prestiti o distacchi di personale nei quali l’impresa distaccataria rimborsa al datore di lavoro...



