Imposte

Nelle società di persone l’opzione per allinearsi all’Ires

di Giorgio Gavelli

Prevedere per i redditi delle imprese a base personale in contabilità ordinaria un regime opzionale di tassazione che favorisca una tendenziale neutralità con le società maggiori, mediante l'assoggettamento a imposta proporzionale con un'aliquota allineata all'Ires, ferma restando l'ulteriore imposizione per gli utili prelevati dall'imprenditore o dai soci.

All'articolo 5 del progetto di delega fiscale ritorna questo principio ispiratore per una revisione dell'Irpef sul reddito d'impresa, che richiama alla mente l'Iri, già prevista dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232/2016) ma mai entrata in vigore.L’articolo 55-bis del Tuir fu dapprima rinviato al 1° gennaio 2018 e poi abrogato dalla legge di bilancio 2019.

È da tempo che si studia come evitare che gli imprenditori individuali e i soci delle imprese a base personale siano obbligati (in virtù del principio di trasparenza di cui all'articolo 5 del Tuir) a versare l'imposta progressiva su tutti gli utili prodotti, compresi quelli non prelevati ma lasciati in azienda (e compresi, altresì, quelli rappresentati da costi indeducibili). Le varie proposte normative che si sono avvicendate, tuttavia, non sono mai state applicate.

Il nuovo tentativo previsto dalla bozza di legge delega prevede l'applicazione di una imposta sul reddito d'impresa a un'aliquota tendenzialmente analoga all'Ires (attualmente il 24%) e una ulteriore tassazione (a Irpef progressiva) in capo all'imprenditore e ai soci al momento dell'effettivo prelievo, con scomputo da quest'ultima imposta di quanto già a suo tempo versato dalla società.

In comune con il precedente esperimento dell'Iri c'è la facoltatività del regime e l'applicabilità alle sole imprese in regime di contabilità ordinaria (del tutto comprensibile se si pensa alla necessità – alla base del meccanismo impositivo - di monitorare utili e perdite dell'impresa nonché i prelievi dei soci). Tuttavia, in attesa di conoscere come le disposizioni delegate disciplineranno l'opzione, il meccanismo dovrebbe differenziarsi da quello ipotizzato dall’articolo 55-bis del Tuir. In tale norma, infatti, la doppia tassazione società-socio veniva evitata considerando deducibili dal reddito d'impresa le somme prelevate dai soci o dall'imprenditore individuale, “restituendo” così l'imposta versata dalla società in modo che sulle persone gravasse la sola Irpef. Il meccanismo previsto dalla legge delega (in verità appena abbozzato) prevede, invece, che l'imposta pagata dall'impresa sia scomputata dall'imprenditore o dal socio al momento della tassazione dei prelievi, secondo un meccanismo che richiama alla mente il credito d'imposta sui dividendi della vecchia Irpeg.

Chiaramente occorrerà comprendere come verranno disciplinati nodi nevralgici ai fini del successo della previsione come il trattamento degli utili e delle perdite precedenti all'applicazione del regime, il riporto delle perdite in costanza di regime e al momento dell'uscita, l'imposizione sui prelievi operati dopo l'uscita dal regime sugli utili prodotti nella sua vigenza, e così via. Non secondaria anche la scelta della durata della permanenza minima obbligatoria una volta effettuata l'opzione (era di cinque periodi d'imposta per l'Iri).

Nelle imprese potenzialmente interessate al nuovo regime il reddito d'impresa (previa applicazione di minimali e massimali) costituisce anche la base imponibile contributiva, per cui andrà specificato se l'opzione ha effetto solo ai fini reddituali o si estende anche in tale diverso ambito.

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