Imposte

Patent box e credito Ricerca e sviluppo in coppia sugli immateriali

Le due agevolazioni si possono cumulare quando la finalità è creare software, brevetti o modelli

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Tra le agevolazioni fruibili nel 2022 dalle imprese c’è il “nuovo” patent box, ovvero la “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo, che si può cumulare con il credito R&S.

L’articolo 6, del Dl 146/2021, ridefinito dalla legge di Bilancio 2022, prevede che tutti i titolari di reddito d’impresa possano optare per dedurre, con una maggiorazione del 110% valida sia ai fini Ires che ai fini Irap, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai software coperti da copyright, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività.

L’agevolazione per le attività di R&S è disciplinata dall’articolo 1, commi 198-206, della legge 160/2019, anch’essa modificata dalla legge di Bilancio 2022, e prevede, invece, un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica), con misura e importi massimi variabili in relazione alla tipologia e al periodo d’imposta.

L’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) ha abrogato il comma 9 del citato articolo 6, che prevedeva il divieto di cumulo della nuova “super deduzione” con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Pertanto, i medesimi costi – qualora ne sussistano le condizioni – potranno fruire sia della nuova agevolazione che del credito R&S, così come accadeva in precedenza con il “vecchio” patent box.

Le due agevolazioni, infatti, sono potenzialmente cumulabili perché si riferiscono entrambe a costi qualificabili come di “ricerca e sviluppo”, ma l’effettiva possibilità di fruire di entrambe è da limitarsi ai casi in cui la ricerca è finalizzata alla creazione di un bene immateriale. Tale condizione, infatti, pur non essendo richiesta ai fini della fruizione del credito R&S è necessaria per poter fruire della “super deduzione”.

L’esempio di cumulo

Ipotizziamo un’impresa che, nel periodo d’imposta 2022, svolge attività di ricerca e sviluppo “ammissibile”, sostenendo spese agevolabili per il personale pari a 40.000 euro e per consulenze pari a 20.000 euro. Premesso che – ai fini del calcolo del credito – le spese di consulenza rilevano soltanto per 8.000 euro, poiché è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese per il personale (20% di 40.000), il credito d’imposta totale ammonta a 9.600 euro (20% di 48.000).

Nel caso in cui le spese in esame siano finalizzate alla creazione di un asset immateriale oggetto di registrazione (quale, ad esempio, un software o un brevetto), a partire dall’anno in cui si ottiene la privativa industriale, i costi – in caso di opzione – potrebbero rientrare anche nella super deduzione del 110% con un conseguente risparmio d’imposta Ires e Irap di circa 18.414 (27,9% di 66.000, importo pari alla extra deduzione dei costi di 60.000 euro).

Le due agevolazioni cumulate, dunque, comportano che il sostenimento di costi di ricerca e sviluppo finalizzati alla creazione di un asset immateriale, per un ammontare complessivo di 60.000 euro (personale per 40.000 e consulenze per 20.000), genera un beneficio di 28.014 euro (9.600 di credito e 18.414 di minori imposte), pari al 46,7% dei costi sostenuti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©