Imposte

Sul realizzo controllato penalizzate le società guidate da più famiglie

La risposta a interpello 238/2021 fa il punto sull’estensione del regime al comma 2-bis nei conferimenti riguardanti partecipazioni qualificate

di Francesco Nobili

L’applicabilità del regime di realizzo controllato – già prevista dal comma 2 dell’articolo 177 del Tuir per i conferimenti che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società conferita – viene estesa dal comma 2-bis anche ai conferimenti riguardanti partecipazioni qualificate (superiori al 2/20% dei diritti di voto, o al 5/25% del capitale/patrimonio, a seconda che i titoli oggetto di conferimento siano negoziati in mercati regolamentati o meno).

Tuttavia, a differenza del regime previsto dal comma 2 – utilizzato anche in virtù delle numerose risposte positive alle istanze di interpello presentate dai contribuenti – il regime del comma 2-bis riscontra aspetti applicativi problematici. E ciò sia per la rigidità della disposizione normativa sia per l’interpretazione restrittiva ad essa attribuita dal Fisco.

La recente risposta ad interpello 238/2021 offre l’occasione per fare il punto della situazione. Il caso è il seguente. Una persona fisica detiene in piena proprietà il 100% della società Delta, la quale a sua volta detiene in usufrutto trentennale il 17% circa della società Alfa. Quest’ultima è una holding non quotata che detiene una partecipazione del 54% per cento circa nella società quotata Beta e una partecipazione marginale del 2% circa nella società Gamma. Beta, società operativa, detiene una pluralità di partecipazioni in altre società operative. La persona fisica, dopo che Alfa ha dismesso la partecipazione marginale in Gamma, intende conferire in Delta la nuda proprietà della partecipazione in Alfa (in modo tale che Delta acquisti la piena proprietà del 17% di Alfa) e chiede se alla fattispecie risulti applicabile il comma 2-bis. Questa la risposta del Fisco:

1 sulla base del tenore letterale della norma, l’Agenzia ne ribadisce l’applicabilità solo nel caso, che si verifica nella fattispecie, in cui la società conferitaria sia unipersonale (detenuta integralmente dal conferente). Ciò ne impedisce l’utilizzo nel caso – frequente nella prassi – in cui vi sia una società detenuta da diversi nuclei familiari che vorrebbero creare delle holding (ciascuna riferibile a un nucleo familiare) per detenere la partecipazione nella società. Infatti, la presenza di più soggetti conferenti (le persone fisiche di ciascun nucleo familiare) non consentirebbe l’utilizzo del regime di realizzo controllato;

2 per l’Agenzia è escluso l’accesso al regime in caso di conferimento del solo usufrutto (in quanto non ha ad oggetto partecipazioni che consentano alla conferitaria di assumere la qualità di socio nella società conferita); al contrario, è astrattamente idoneo a beneficiare del regime agevolativo il conferimento della nuda proprietà priva del diritto di voto. E questo perché il comma 2-bis – oltre a prevedere il criterio del diritto di voto – prevede anche la partecipazione al capitale o al patrimonio della società conferita.

Si noti che l’Agenzia si era espressa in altre occasioni sul conferimento di diritti parziari. Nella risposta 147/19 aveva ad esempio ritenuto applicabile il comma 2 dell’articolo 177 al conferimento congiunto di nuda proprietà e usufrutto, che consentiva alla conferitaria di acquistare una partecipazione di controllo nella conferita e ai soci della conferita di diventare soci della conferitaria. Sempre con riferimento al comma 2, la risposta 290/19 ne aveva riconosciuto l’applicabilità anche ai conferimenti di nuda proprietà munita di diritti di voto attribuiti in via convenzionale (se idonei a far acquistare il controllo alla conferitaria, in ogni caso non ottenibile se alla nuda proprietà non è attribuito il diritto di voto). Infine, la risposta 381/20 ha negato l’applicazione del comma 2-bis nel caso di conferimento del solo usufrutto, in quanto non idoneo ad integrare in capo al conferente una partecipazione oggetto di scambio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©