Imposte

Nelle vendite a catena obbligo di individuare l’operazione non imponibile ai fini Iva

Al via i contratti call of stock. La tassazione è al momentodel prelievo della merce

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

Dopo quasi due anni di attesa il decreto legislativo 192/2021 (in vigore dal 1° dicembre 2021) attua la direttiva unionale 2018/1910 (quick fixes) e introduce una normativa ad hoc sulle transazioni a catena che vengono realizzate in ambito unionale, sulle operazioni di call-off stock e sulla natura sostanziale dell’identificativo Iva del soggetto cessionario e dei relativi modelli Intrastat. In particolare, il decreto legislativo, adegua la normativa interna a quella unionale, modificando direttamente il Dl 331/93, e risponde alla diffida che l’Ue aveva mosso all’Italia il 22 settembre scorso.

Le vendite a catena

L’articolo 36-bis della direttiva Iva dedicato alla disciplina delle vendite a catena viene recepito integralmente nella normativa interna con l’introduzione dell’articolo 41-ter nel Dl 331/1993, esplicitando nell’ultimo comma che la disposizione non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, la cui norma è stata introdotta nel decreto Iva all’articolo 2-bis, a seguito del recepimento della direttiva e-commerce. In effetti, la disposizione impone agli operatori una rivisitazione dei propri flussi e va letta contestualmente all’articolo 40 dello stesso decreto, norma che disciplina la territorialità degli acquisti intracomunitari. Il punto più delicato da considerare è che la disposizione introduce le regole per definire, in caso di vendite a catena intraunionali (ad esempio nel caso di triangolari), quale sia l’operazione non imponibile e impone delle stretti vincoli su chi ovvero per conto di chi (solitamente il soggetto intermedio) debba essere realizzato il trasporto.

Il call off stock

Finalmente viene riconosciuto a livello unionale il contratto di call off stock, che è rimasto per lungo tempo privo di una disciplina normativa espressa. Il decreto introduce due nuove norme nel Dl 331: una dedicata agli acquisti intracomunitari (articolo 38-ter) e una dedicata alle cessioni intracomunitarie (articolo 41-bis). L’interesse delle disposizioni è di rendere uniforme il differimento della tassazione dal momento dell’invio dei beni al momento del prelievo da parte del cliente nello Stato membro di consumo degli stessi. Secondo la novella normativa, infatti, la cessione intra Ue si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario, ovvero quando quest’ultimo preleva i beni stoccati. L’operazione deve essere perfezionata entro 12 mesi dall’arrivo dei beni e, decorso tale termine, senza che l’acquirente abbia prelevato i beni e senza che gli stessi ritornino nello Stato membro di partenza, rivivono le regole generali sugli scambi intra Ue, con il conseguente obbligo per il cedente di assumere una posizione fiscale Iva nello Stato di arrivo. Per il perfezionamento della norma si attende anche la riforma delle regole di compilazione dei modelli Intrastat.

Identificativo Iva del cessionario

Ulteriore novità contenuta nel decreto e inserita all’articolo 41, comma 2-ter, del Dl 331/93, riguarda la trasformazione del codice identificativo delle operazioni intracomunitarie del cessionario da elementi di natura formale a presupposto necessario per conferire la non imponibilità alla cessione intracomunitaria. Vengono anche date indicazioni sulla presentazione del relativo modello Intrastat .

In particolare, la norma dispone che la cessione intra-Ue è non imponibile a condizione che:

1. il cessionario abbia comunicato il numero di identificazione attribuito da un altro Stato membro;

2. il cedente abbia compilato l’elenco Intrastat ovvero, sia in grado di giustificare l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.

Queste novità hanno un particolare impatto operativo perché impongono al cedente che deve emettere una fattura non imponibile ex articolo 41 del Dl 331/93 di: acquisire dal cessionario il codice identificativo; controllare l’esistenza dello stesso sul sistema Vies e presentare in relazione alla specifica operazione il relativo Intrastat vendite (Intra1).

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