Accesso al forfettario senza limite reddituale se il rapporto di lavoro è cessato l’anno prima
Non viene considerato nel limite reddituale di 30mila euro lo stipendio prima della cessazione, va però conteggiato il reddito da pensione se percepito
Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l'importo di 30mila euro (articolo 1, comma 57, lettera d-ter), legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015). La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Tale limite non opera qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato...