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Accesso al forfettario senza limite reddituale se il rapporto di lavoro è cessato l’anno prima

Non viene considerato nel limite reddituale di 30mila euro lo stipendio prima della cessazione, va però conteggiato il reddito da pensione se percepito

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di Stefano Mazzocchi

La domanda

Sono in procinto di dimettermi dal lavoro dipendente attuale per intraprendere un'attività di lavoro autonomo in partita Iva. Sarebbe mio interesse aderire al regime forfettario ma sono a conoscenza del fatto che in caso di superamento di 30mila euro annui percepiti nel corso dell’anno precedente non è possibile usufruire di questo regime. Nel mio caso, dimissionario nel corso del 2024, in caso di apertura partita Iva, il calcolo dei suddetti 30mila euro si baserebbe sui redditi percepiti nel corso di questi primi mesi dell’anno o farebbe comunque riferimento all’anno precedente inibendo pertanto la possibilità di aderire a questo regime?
F. B. - Ancona

Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l'importo di 30mila euro (articolo 1, comma 57, lettera d-ter), legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015). La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Tale limite non opera qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato...