Ace, la nuova base «anticipa» l’utile
La base di partenza per il calcolo dell’
Il sistema di calcolo
La sostituzione delle regole in vigore fino al 2015 è stata una delle novità di maggior rilievo della legge n. 232/2016 (articolo 1, commi da 550 a 553), con effetti a volte molto rilevanti per le imprese interessate. Si è, infatti, transitati da un calcolo Ace molto semplificato, che faceva semplicemente riferimento al patrimonio netto presente a fine anno - comunque ed in qualunque tempo formatosi (al netto dei prelievi di soci e imprenditori) - all’applicazione delle stesse regole di calcolo di incrementi e decrementi previste per i soggetti Ires. E proprio su questa assimilazione si concentravano i maggiori dubbi, unitamente alla concreta applicazione della regola transitoria, dettata dal comma 552 della legge di bilancio (si veda Il Sole 24 Ore del 25 luglio scorso).
Iniziando proprio da quest’ultima, si ricorderà che, per i soggetti in esame, incrementi e decrementi realizzati dal 2016 in poi vanno a modificare un “plafond di base”, costituito dalla differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il corrispondente importo al 31 dicembre 2010. In entrambi i casi, specifica il decreto, si tiene conto dell’utile di esercizio (per cui l’utile 2015 non rileva come incremento del 2016). Questo importo può essere solo positivo (in caso di decremento patrimoniale, il plafond di partenza assume valore zero). Le perdite, come regole generale in ambito Ace, sono irrilevanti, fatto salvo il conseguente decremento del patrimonio netto che costituisce il tetto massimo agevolabile.
Le movimentazioni Ace
Passando alle movimentazioni Ace da registrare a partire dal 2016, il decreto (confermando quanto ipotizzato su queste colonne, si veda Il Sole 24 Ore del 1° maggio scorso) introduce una deroga importante alle regole valevoli per le società di capitali: l’utile di periodo (al netto dei prelievi) va considerato nel periodo d’imposta di maturazione e non (come avviene nella società di capitali) in quello di formale attribuzione a riserva. La rilevanza è integrale, mentre le “iniezioni” di capitale dei soci e le rinunce ai crediti hanno effetto (nel periodo in cui avvengono) col criterio del “pro rata temporis”. Pertanto, nella dichiarazione da presentare nel 2017, l’utile 2016 va registrato come incremento al 100% (mentre in una società di capitali sarebbe irrilevante).
La sterilizzazione
Il decreto conferma che anche alle imprese Irpef si applicano le regole delle società di capitali relative alla “sterilizzazione” (dal 2016) della base Ace di un importo pari all’incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli indicati nel bilancio 2010 (nuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl n. 201/2001) e alla irrilevanza (dal 2018) delle plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o rami (articolo 5, comma 8, del decreto).
I punti critici
Il ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti comporta problemi nella compilazione del modello dichiarativo, le cui istruzioni non dicono quasi nulla su come gestire le novità (si veda l’esempio in pagina). Il “plafond” iniziale deve probabilmente essere inserito a rigo 1, unitamente all’utile 2016, mentre i prelievi 2016 (sia se a valere su riserve preesistenti che sull’utile di periodo) dovrebbero essere inseriti tra i decrementi di cui al comma 2 (e, quindi, possono anche ridurre il “plafond” di base). Un dubbio comune a tutti i soggetti riguarda l’indicazione dell’eventuale abbattimento causato dall’eccedenza di titoli e valori mobiliari rispetto al 2010. In proposito sono possibili almeno tre tesi, ossia il decremento diretto dell’importo indicato a colonna 1 (che pare la soluzione preferibile), l’indicazione a colonna 2 tra i decrementi (ma questa fattispecie non è derogabile con interpello) ovvero a colonna 3, tra le riduzioni (le quali, tuttavia, dovrebbero avere come controparte il socio).
Bonus ai soci
Infine, il decreto conferma (ai commi 7 e 8 dell’articolo 5) i precedenti commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto del 14 marzo 2012 (ora integralmente abrogato), e, quindi, il meccanismo di attribuzione dell’agevolazione ai soci ed ai partecipanti dell’impresa familiare, adeguando altresì il testo per tener conto della facoltà di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del Dl n. 91/2014 (trasformazione dell’eccedenza Ace in credito d’imposta Irap).