Iperammortamento 2026, aggiornamenti software in vista dei bilanci infrannuali fiscalizzati
Entro i primi mesi dell’anno saranno disponibili gli aggiornamenti degli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili, per tener conto delle novità della manovra
Il Ddl di Bilancio ora all’esame al Senato contiene, all’articolo 94, le disposizioni relative al nuovo iperammortamento spettante per i beni acquisiti in proprietà o con contratto di locazione finanziaria.
La nuova agevolazione, limitata ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, andrà a sostituire le precedenti agevolazioni erogate sotto forma di credito d’imposta di cui a piani Transizione 4.0 e 5.0, i cui effetti si esauriranno alla fine di quest’anno, ovvero entro il prossimo 30 giugno nel caso vi sia stato il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2025.
L’aggiornamento degli applicativi
L’interesse da parte delle società di software associate ad AssoSoftware per queste nuove disposizioni è particolarmente elevato, in quanto entro i primi mesi del 2026 dovranno rendere disponibili ai propri clienti specifici aggiornamenti degli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili e dei leasing.
Tali applicativi - che tra le altre cose rendono disponibili ai programmi di elaborazione del bilancio contabili i dati relativi agli ammortamenti contabili e fiscali, nonché relativi alla competenza contabile dei canoni di leasing e che fornivano già in passato anche le informazioni del vecchio iperammortamento - dovranno elaborare e rendere disponibili anche le informazioni del nuovo iperammortamento.
Se è vero, infatti, che la nuova normativa interessa l’anno 2026, è anche vero che oramai tutte le aziende effettuano simulazioni periodiche mediante bilanci infrannuali fiscalizzati e vogliono che questi siano predisposti nel modo più preciso possibile, tenendo quindi conto anche degli effetti fiscali del nuovo iperammortamento.
Gli investimenti agevolati
La nuova agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’articolo 94, comma 3 prevede che siano ammissibili all’agevolazione gli investimenti relativi a:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
L’agevolazione prevede tre scaglioni di investimento, ossia:
- fino a 2,5 milioni di euro;
- oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il beneficio, costituito dalla maggiorazione del costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è stabilito:
- nella misura ordinaria del 180% per il primo scaglione, del 100% per il secondo scaglione e del 50% per il terzo scaglione, in relazione a tutti gli investimenti ammissibili;
- nella misura ulteriormente maggiorata di 40 punti, ossia del 220% per il primo scaglione, del 140% per il secondo scaglione e del 90% per il terzo scaglione, nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, caratterizzati da un’elevata riduzione dei consumi energetici.
Beni in leasing
Per quanto riguarda i beni acquisiti in locazione finanziaria, la determinazione dell’agevolazione è effettuata con le medesime modalità, ma i calcoli vanno come di consueto effettuati con riferimento al costo sostenuto dal concedente.
Sul punto è comunque opportuno far riferimento alle indicazioni a suo tempo utilizzate per il vecchio iperammortamento, che prevedevano:
- secondo la circolare Assilea del 29 ottobre 2015, l’utilizzo, quale base di calcolo, del costo del concedente al netto del prezzo di riscatto, in quanto, secondo tale associazione, l’ulteriore deduzione prosegue sul bene riscattato;
- secondo la circolare 23/E/2024 delle Entrate, che la durata della deduzione fosse parametrata al coefficiente di ammortamento (e non alla durata del contratto) anche per i contratti di durata superiore a quella minima.
L’accesso al beneficio
La spettanza dell’ulteriore deduzione da iperammortamento è comunque subordinata a un processo autorizzativo che passa dal Gse e segue di fatto regole molto simili a quello dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà quindi trasmettere in via telematica, tramite la piattaforma del Gse, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Con decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con i ministeri interessati, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, saranno stabilite le modalità attuative delle citate disposizioni.
I software gestionali saranno resi disponibili dopo la completa definizione di tutta la nuova normativa e dei processi amministrativi correlati.





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