Affrancamento per tutte le quote estere
Chance affrancamento per i plusvalori impliciti nelle partecipazioni di controllo estere. La legge di bilancio 2018 estende l’ambito applicativo della disciplina dell’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo attribuibili ad avviamento, marchi e altre attività immateriali (articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del Dl 185/2008), prevedendo tale possibilità anche per i casi in cui la partecipata sia una società non residente priva di stabile organizzazione in Italia.
La disciplina è stata introdotta dal Dl 98/2011 che ha previsto la possibilità, per le società che abbiano acquisito partecipazioni di controllo - a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusione scissione e conferimenti di azienda) o realizzative (acquisto di azienda e acquisto diretto di partecipazioni) - di ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore delle partecipazioni rispetto al rispettivo patrimonio netto, purché lo stesso sia allocato a marchi ed avviamento nel bilancio consolidato della capogruppo.
Il meccanismo di affrancamento consente, ad esempio, al soggetto che acquista una partecipazione di controllo di ottenere il riconoscimento fiscale – in via extracontabile - del maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto contabile della partecipata pur in assenza di iscrizione autonoma dei beni immateriali nel proprio bilancio.
Tale riconoscimento avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% e consente di dedurre fiscalmente in via extracontabile ed in cinque esercizi il valore affrancato. In sostanza, a fronte del pagamento in unica rata del 16%, si ottiene un beneficio fiscale diluito nel tempo pari al 27,9%, corrispondente alla deduzione Ires e Irap delle quote di ammortamento relative ai valori affrancati.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva, quindi a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di acquisizione della partecipazione. Il regime della sostitutiva, peraltro, è diventato meno competitivo a partire dal 2017, a seguito della riduzione dell’aliquota nominale Ires al 24 per cento. La convenienza ad optare per il regime sostitutivo si basa infatti sull’arbitraggio tra il pagamento immediato di un’imposta sostitutiva su determinati valori e la possibilità di ottenere una deduzione fiscale sui medesimi valori in un certo arco temporale in base all’aliquota ordinaria Ires ed Irap. A parità di ulteriori condizioni, quindi, per mantenere invariata la convenienza a optare per il regime sostitutivo a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% sarebbe stato necessario ridurre l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 14% circa. Ciononostante l’opzione per l’affrancamento può risultare ancora conveniente (si veda esempio a lato).
Tornando alla modifica legislativa, l’accesso al regime di affrancamento anche nel caso di partecipazioni di controllo in società estere era già espressamente prevista dalla normativa previgente che tuttavia richiedeva la presenza di una stabile organizzazione in Italia. Su tale scenario è intervenuta la legge di Bilancio 2018 che ha esteso l’ambito applicativo includendo le partecipazioni di controllo in società non residenti anche se prive di stabile organizzazioni.
Per effetto della modifica normativa, sarà dunque possibile riallineare i maggiori valori emersi a seguito dell’acquisizione di una partecipazione di controllo estera anche in assenza di una presenza della partecipata nel territorio nazionale, ferma restando la necessità che i maggiori valori affrancati siano espressi nel bilancio consolidato della società residente e attribuiti a marchi o avviamento.
La disposizione si renderà applicabile alle acquisizioni di partecipazioni di controllo realizzate a partire dal 2017 per i soggetti solari, nei limiti dei disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d’imposta.