Imposte

Agenzie di viaggio, l’Iva è dovuta anche sugli acconti incassati

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di Stefania Saccone

L’Iva è dovuta anche sugli acconti incassati dalle agenzie di viaggio. Questa è, in sintesi, la pronuncia della Corte di giustizia, C-422/17, secondo cui le disposizioni comunitarie (articolo 65 e articoli da 306 a 310 della direttiva Iva) devono essere interpretate nel senso che, quando un’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale del margine, incassa un acconto, l’Iva è esigibile dal momento dell’incasso di tale acconto. Ciò a condizione che, in tale momento, i servizi turistici da fornire sono individuati con precisione.

Alla luce della sentenza in esame, le disposizioni domestiche sono da rivedere, considerato che, nella disciplina italiana sulle agenzie di viaggio, è irrilevante, ai fini Iva, il pagamento di un acconto da parte del cliente, poiché non determina il momento impositivo, che, diversamente, scatta al pagamento integrale del corrispettivo ovvero all’inizio del viaggio o del soggiorno (articolo 74-ter, comma 7, Dpr 633/1972; circolare 328/E/1997).

La Corte precisa, altresì, che il regime speciale dell’Iva applicabile alle agenzie di viaggio non costituisce un regime tributario indipendente ed esaustivo, ma contiene unicamente disposizioni in deroga ad alcune norme del sistema generale dell’Iva, per cui le altre norme sono applicabili alle agenzie di viaggio. Di conseguenza, le norme sul fatto generatore e sull’esigibilità dell’Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi restano applicabili alle operazioni che rientrano nell’ambito del regime speciale del margine. Pertanto, l’applicazione del regime speciale non esclude la norma sull’esigibilità dell’imposta.

Tuttavia, si è posto il dubbio su come possa diventare esigibile l’Iva relativa agli acconti incassati dall’agenzia di viaggio se non sono ancora noti i costi sostenuti e, di conseguenza, la base imponibile. Tali costi potrebbero essere noti solo successivamente all’incasso degli acconti con la conseguenza di rendere impossibile il calcolo esatto del margine, il quale presuppone che l’agenzia di viaggio possa dedurre, dal prezzo totale, al netto dell’Iva, pagato dal viaggiatore, la totalità dei costi effettivi sostenuti dall’ agenzia per la cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Se si prende in considerazione unicamente il costo effettivamente sostenuto al momento del suddetto acconto, secondo la Corte di giustizia potrebbe essere falsata la modalità di calcolo della base imponibile. È, quindi, opportuno determinare il margine sulla base di una stima del costo effettivo totale da sostenere. A tal fine, vanno presi in considerazione anche i costi effettivamente sostenuti al momento dell’incasso. In questo modo, si ottiene il margine prevedibile.

Ne consegue che, la base imponibile dell’Iva da pagare al momento dell’incasso dell’acconto si ottiene moltiplicando l’importo di tale acconto per la percentuale che il margine di profitto prevedibile, così calcolato, rappresenta rispetto al prezzo totale del viaggio.

In conclusione, secondo la Corte, qualora l’importo dell’acconto corrisponda al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di tale prezzo e l’agenzia non abbia ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’agenzia, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima del costo effettivo totale che essa dovrà infine sostenere, salvo successive rettifiche. A tal fine, l’agenzia deve prendere in considerazione i costi che essa ha già effettivamente sostenuto al momento dell’incasso dell’acconto.

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