Agevolazioni prima casa ammesse dopo la donazione
La risposta al primo quesito è affermativa. Non solo la figlia del lettore potrà fruire – dopo la donazione – delle agevolazioni prima casa sul “nuovo” acquisto, ma potrà avvalersi altresì del credito di imposta.
Riguardo alle imposte da pagare sulla donazione, l'atto sconterà l'imposta ipotecaria (pari al 2% del valore catastale del bene), l'imposta catastale (pari all'1% del valore catastale del bene), l'imposta di bollo (pari a 230 euro) e le tasse di iscrizione ipotecaria e di voltura catastale (pari, complessivamente, a 90 euro). Nulla si pagherà a titolo di imposta di donazione, se – sommato ad altre eventuali donazioni fatte dalla figlia al padre – il valore catastale dell'immobile non supera il milione di euro.
Riguardo all'ultimo quesito, per potersi avvalere del credito d'imposta, sarà bene che l'acquisto avvenga entro l'anno dalla donazione. Nel caso in cui intervenga dopo l'anno, non si avrà comunque decadenza dalle agevolazioni prima casa, essendo già decorsi i cinque anni dall'acquisto.
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