L'esperto rispondeImposte

Ok all’assegnazione agevolata se si usano le riserve per l’imposta sostitutiva del 13%

Per l’agenzia delle Entrate devono essere utilizzate prima le riserve di utili e di capitale disponibili e poi quelle in sospensione d’imposta

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl vorrebbe procedere all’assegnazione di un immobile che in passato è stato oggetto di rivalutazione con effetti fiscali, identificando il suo valore normale con quello esposto in bilancio. In tal caso, poiché il costo fiscale corrisponde al valore normale, non esisterebbe base imponibile e quindi non sarebbe dovuta imposta sostitutiva sull’assegnazione, che, comunque, sembrerebbe possibile come affermato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 26/E del 2016 al punto 4., dove si legge che la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa. Ai fini dell’assegnazione verrebbe utilizzata la riserva di rivalutazione procedendo al versamento dell’imposta sostitutiva del 13% (legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma 32). Il socio assegnatario non dovrebbe versare ulteriori imposte in relazione all’assegnazione poiché l’imposta sostitutiva del 13% versata a titolo di affrancamento della riserva di rivalutazione assorbe qualsiasi ulteriore tassazione. È corretta tale impostazione?
F. S. - Bologna

Si ritiene corretta l’impostazione evidenziata dal lettore in quanto la circolare 26/E/2016 consente l’assegnazione agevolata in quanto «la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame [nda assegnazione agevolata]». Inoltre, la circolare 37/E/2016 ha chiarito che «per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, determina l’irrilevanza...