Adempimenti

Agricoli, dichiarazione anche senza Irap

di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Le società agricole, pur essendo esonerate dal versamento dell’Irap, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione se determinano il diritto camerale in base al fatturato e non in misura fissa. Con la risoluzione n. 93 , pubblicata lo scorso 18 luglio, l’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla presentazione della dichiarazione Irap alla luce dell’esenzione dall’imposta, prevista dal 2016, per le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir.

L’esenzione non ha limiti soggettivi e riguarda tutti i soggetti che svolgono attività rientranti «potenzialmente» nel reddito agrario, anche se determinano il reddito secondo le regole del reddito di impresa come avviene ad esempio per le società per azioni.

L’esonero dall’applicazione dell’imposta regionale, tuttavia, non comporta in automatico l’esonero dalla presentazione della dichiarazione. Con riferimento all’obbligo della dichiarazione Irap le imprese agricole si possono dividere in tre categorie:

• imprese individuali e società semplici che esercitano esclusivamente le attività previste nell’articolo 32 del Dpr 917/86, che non presentano la dichiarazione Irap in quanto determinano il contributo camerale in misura fissa;

•tutte le altre società agricole (dalle snc alle cooperative) che svolgono le attività rientranti esclusivamente nel reddito agrario e le coop che svolgono solo le attività di cui all’articolo 10 del Dpr 601/73, comprese quelle della piccola pesca e le forestali, che presentano la dichiarazione Irap annullando completamente il valore della produzione imponibile;

•tutti i soggetti che operano in agricoltura, ma che esercitano attività solo parzialmente comprese nel reddito agrario, che presentano la dichiarazione Irap soprattutto per determinare la quota del valore della produzione assoggetata a imposta.

Quindi le società in accomandita semplice, in nome collettivo e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione eventualmente scomponendo il valore della produzione imponibile da quello escluso. Sembrano non tenute alla dichiarazione le società di persone con fatturato non superiore a 100mila euro in quanto versano il diritto camerale in misura fissa.

Con riferimento alle modalità di predisposizione del modello, si deve distinguere in base alla natura del soggetto e alla attività svolta. Nello specifico, le società di capitali e le coop, che svolgono esclusivamente attività esenti da Irap, devono compilare il modello riportando tutti i ricavi e i costi rilevanti ai fini Irap ed escludendo il valore della produzione indicandolo tra le variazioni in diminuzione con il codice 99.

Le snc e le sas che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 5-bis del Dlgs 446/1997, che calcolano il diritto camerale in misura proporzionale (quindi che hanno un fatturato superiore a 100mila euro) devono compilare il modello con i dati di tutte le attività. Esse riportano poi il valore della produzione escluso in apposito rigo del quadro IR indicando la doppia x nel «codice aliquota» e zero nella casella successiva.

Per tutti i soggetti che, invece, svolgono le attività in tutto o in parte rilevanti ai fini dell’Irap (allevamenti eccedentari, attività connesse di prestazione di servizi o di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015, agriturismo, produzione di energia elettrica, coltivazione di vegetali oltre il secondo piano), la risoluzione indica i criteri per scomporre la base imponibile Irap da quella esclusa.

In generale, il valore della produzione escluso si determina facendo il rapporto tra ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti dell’articolo 32 e l’ammontare complessivo dei ricavi. Gli esercenti le attività di allevamento scompongono il valore della produzione in base al numero degli animali allevati, mentre per le attività di agriturismo si procede in base alla contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972 o alla contabilità sezionale. La dichiarazione viene compilata di conseguenza riducendo la variazione in diminuzione per le società di capitali, ovvero scomponendo le due componenti (imponibile ed esente) per le snc e sas, ovvero considerando solo i valori rilevanti ai fini Irap per società semplici e persone fisiche.

Per le attività il cui reddito viene determinato forfettariamente (tra cui produzione di energia elettrica) la base imponibile può essere determinata con il metodo forfettario di cui all’articolo 17, comma 2, del Dlgs 446/1997; in tal caso va indicato il reddito determinato forfettariamente maggiorato degli interessi passivi e delle retribuzioni al personale dipendente, le quali tuttavia vengono poi dedotte se e in quanto deducibili.

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