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Agriturismi, altra beffa: a rischio anche il fondo ristorazione

Gli operatori agrituristici non possono sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti fra l’altro l’iscrizione della attività nel registro delle imprese con codice Ateco prevalente

di Gian Paolo Tosoni

Il 28 novembre 2020 scade il termine per la trasmissione della domanda di contributo per la filiera della ristorazione, ma l’agriturismo sconta la propria caratteristica di attività non prevalente; quindi diventa problematico l’accesso alle provvidenze conseguenti alle chiusure delle attività a causa della pandemia. Dopo il contributo a fondo perduto stabilito dal Dl 137/2020 integrato con il Dl 149/2020 (si l’articolo su NT+ Fisco), ora si presenta anche il problema del contributo per la filiera della ristorazione.

Si tratta del contributo riconosciuto per gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020, comprovati da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiera agricola o alimentare , inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando le materie prime di territorio. Sono compresi anche i prodotti della pesca ed acquacoltura. Il contributo è introdotto dall’articolo 58 del Dl 104 del 14 agosto 2020 che al comma 2, indica le imprese aventi un codice Ateco prevalente nel settore della ristorazione; fra i codici è compreso anche il 561012 «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole», ma che però per le sue caratteristiche non può essere prevalente in quanto l’agriturismo deve essere esercitato in stretta connessione con la attività agricola e questa ultima deve essere prevalente.

Il decreto 27 ottobre 2020 ha dato attuazione alla norma prevedendo che la richiesta di contributo deve essere presentata attraverso il portale della ristorazione oppure presso gli sportelli del concessionario. La richiesta deve essere accompagnata dal versamento di un contributo di 30 euro (adesione all’iniziativa).

Sul portale della Ristorazione i contribuenti dopo la procedura di accreditamento possono trasmettere la domanda di contributo che scade il prossimo 28 novembre 2020.
Il decreto attuativo ricorda che il contributo spetta in regime de minimis agricolo (125mila euro) a conferma che c’è la consapevolezza che il beneficio può competere anche agli operatori agrituristici, ma resta sempre il dubbio sul requisito di accesso. Infatti fra la documentazione è richiesto di allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti fra l’altro l’iscrizione della attività nel registro delle imprese con codice Ateco prevalente e questa dichiarazione non può essere sottoscritta dagli operatori agrituristici.
Deve sussistere anche il requisito del calo di fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei medesimi mesi dello scorso anno.

Come già ricordato il contributo è rapportato agli acquisti di prodotti di filiere agricole ed alla domanda devono essere allegate, sempre mediante la piattaforma della ristorazione, le fatture e documenti di trasporto che certifichino l’acquisto e la consegna dei prodotti effettuati dopo il 14 agosto.

La documentazione che comprova l’acquisto sembra escludere dal contributo, i prodotti derivanti dai passaggi interni in quanto mancanti di tale documentazione. La fattura interna di cui all’articolo 36 del Dpr 633/72 ha solo funzioni fiscali; peraltro le imprese agricole che per la attività agricola hanno optato per il regime normale Iva non devono emettere la fattura per i passaggi interni. Spiace di questa esclusione dal contributo in quanto nella sostanza i prodotti agricoli che l’impresa agricola produce direttamente e che deve obbligatoriamente utilizzare nella ristorazione (mediamente almeno il 30- 35% dei prodotti impiegati devono essere prodotti propri) sono la vera espressione di una filiera agricola ancorché corta.

Ma resta il dubbio agli operatori agrituristici se sia possibile presentare la domanda tenuto conto che il loro codice è previsto nella norma ed anche il decreto attuativo considera l’agricoltura, ma che però riguarda una attività che non ha il carattere di prevalenza.