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Aiuti di Stato, più flessibilità su agevolazioni fiscali e incentivi

Chiariti gli indennizzi che gli Stati possono concedere alle imprese di settori colpiti dal coronavirus

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di Marina Castellaneta

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell’Unione europea del 20 marzo 2020 (CI 91) il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. Considerati gli effetti dell’epidemia e la necessità di agire con misure temporanee, la Commissione ha chiarito gli indennizzi che gli Stati possono concedere alle imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia. Nella seconda parte del testo sono indicate le tipologie di intervento come sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti o sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti. Per le garanzie e i prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari, la Commissione ha previsto, pur chiedendo alcune garanzie, che non siano valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario.

Abusi di mercato
La Commissione europea fa il punto sullo stato di attuazione della direttiva 2014/57/Ue relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato. Introdotta per rafforzare l’integrità dei mercati finanziari e la protezione degli investitori, la direttiva è stata recepita in tutti gli Stati membri, anche se alcuni Paesi non hanno attuato il testo Ue correttamente e, quindi la Commissione ha avviato alcune procedure di infrazione. Tra questi c’è l’Italia considerata inadempiente, che ha quindi ricevuto una lettera di messa in mora dalla Commissione (procedura n. 2019/2130).

Nella relazione adottata il 13 marzo (Com(2020)99) Bruxelles ha tracciato gli elementi di forza e le criticità dell’attuazione. I problemi più rilevanti derivano dal recepimento dell’articolo 5 dedicato alle manipolazioni del mercato. La direttiva impone agli Stati di qualificare come reato questa fattispecie, ma alcuni Paesi membri hanno incontrato difficoltà nella parte in cui si include la conclusione di un’operazione, l’immissione di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che fornisce segnali falsi o fuorvianti relativi all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato. Va meglio per la comunicazione illecita di informazioni privilegiate inclusa come reato in tutti gli Stati membri (ne manca uno).

Per quanto riguarda le sanzioni penali per le persone fisiche (articolo 7) la direttiva richiede la previsione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, con pene non inferiori a 4 anni per l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e a 2 per le comunicazioni illecite. Nell’esaminare la disciplina introdotta negli Stati membri, la Commissione ha rilevato un buon livello di attuazione, con uno Stato che ha previsto la reclusione fino a 10 anni e un Paese che non ha rispettato il minimo Ue, prevedendo una pena inferiore a 4 anni. Per le sanzioni alle persone giuridiche, in tutto lo spazio Ue sono stati introdotti regimi di responsabilità per i reati di abuso di mercato. La direttiva lasciava la scelta agli Stati tra la responsabilità penale o di altro genere e quasi tutti hanno scelto la prima opzione. Altri, invece, hanno introdotto sanzioni amministrative e civili. Restano troppo basse in tutti gli Stati membri le sanzioni pecuniarie, mentre sono state previste sanzioni diverse dalle ammende come provvedimenti giudiziari di liquidazione e l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività di impresa.