Imposte

Al coadiuvante agricolo spetta lo sconto sul fondo acquistato

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di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, riconosciute in caso di trasferimento del fondo agricolo dall’articolo 2, comma 4-bis, della legge 194/2009, si applicano anche quando l’acquirente è un coadiuvante agricolo, iscritto come tale alla gestione previdenziale Inps. Il principio è stato affermato dalla decisione 41/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (presidente De Giorgio, relatore Anzaldi) depositata il 6 febbraio scorso.

Secondo la normativa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.

Nel caso di specie l’ufficio ha liquidato le imposte proporzionali maggiorate, non ritenendo l’acquirente meritevole del beneficio, in quanto soggetto ritenuto privo delle caratteristiche di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.

L’acquirente ricorreva in giudizio, sostenendo che la sua qualifica di coadiuvante agricolo, iscritto alla relativa gestione previdenziale Inps, lo pone, ai fini del beneficio in esame, alla pari del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo, ossia del familiare a favore del quale presta la propria opera.

La Ctp, nell’accogliere il ricorso condannando l’ufficio alle spese di giudizio, afferma che non si possono creare disparità tra persone che operano, direttamente e abitualmente, nella coltivazione dei fondi, anche se con funzioni diverse. Inoltre, l’assimilazione della figura del coadiuvante al coltivatore diretta è stata riconosciuta dallo stesso ministero delle Finanze ai fini di altre imposte (Imu), a dimostrazione della contiguità delle due situazioni soggettive (risoluzione 20535/2016).

Se è vero che le norme che prevedono delle esenzioni o, comunque, della agevolazioni, devono essere considerate di stretta interpretazione letterale e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (ex multis, si veda la Cassazione 6925/2011), va sempre tenuto presente che l’interpretazione di una norma non può mai, secondo una lettura costituzionalmente orientata, creare disparità illogiche tra situazioni simili.

Tuttavia, su questa fattispecie sono noti sia precedenti favorevoli ai contribuenti (Ctp Pistoia 96/01/2014), sia all’amministrazione finanziaria (Ctr Toscana 2061/29/2016).

Va detto, peraltro, che il coadiuvante generalmente è un familiare del coltivatore diretto e l’articolo 1, comma 907, della legge 208/2015 ha esteso il beneficio al coniuge e parenti in linea retta, ai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, se già proprietari di altri terreni anche privi della qualifica.

Ctp Lecco 41/2/2017

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