Anomalie nei pagamenti spie delle crisi aziendali
Con il quaderno numero 71 “Sistemi di allerta interna” l’ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano è intervenuto lo scorso giugno, proponendo un robusto set di linee guida, su uno degli aspetti più delicati di controllo e vigilanza societari, costituito dall'individuazione tempestiva dell'emersione della crisi.
Questione non nuova
La questione non è nuova, nella misura in cui da tempo l’organo di controllo societario è tenuto a monitorare la permanenza della continuità aziendale, il revisore legale nel momento in cui eroga un giudizio su un progetto di bilancio formato secondo principi contabili di funzionamento, e il collegio sindacale quando la medesima circostanza accerta nella relazione che lo accompagna, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza.
Molte però sono le indicazioni che nello scorso biennio si sono succedute, e che tendono ad estendono il compito dell’organo di controllo, secondo un approccio che gli anglofoni chiamano early stage approach, ben oltre il controllo di legalità sul progetto di bilancio.
Già con la raccomandazione 2014/135/Ue la Commissione europea, al paragrafo sei, invoca la possibilità per imprenditore di accedere alla ristrutturazione in una fase il più possibile precoce della crisi, nello spirito di favorirne una rapida soluzione, limitare il danno per i creditori, e creare le condizioni per una reale seconda opportunità.
Più recentemente la proposta di direttiva 2016/0359 del 22 novembre 2016 (articolo 25, comma 2), destinata a intervenire sulla efficienza delle procedure di ristrutturazione in riforma della precedente direttiva 2012/30/Ue, invita gli stati membri a incoraggiare lo sviluppo di efficaci meccanismi di controllo delle condizioni di gestione.
Il Ddl Rordorf
In Italia è noto come il disegno di legge delega per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cosiddetto disegno Rordorf, approvato alla Camera il 27 gennaio 2017 (3671-bis), disponga all’articolo 14, tra le modifiche al codice civile, che sia introdotto il dovere per l’imprenditore e gli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la “rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”.
In questo contesto, in cui assume sempre più centralità l’esigenza di una diagnosi tanto precoce quanto meno invasiva delle condizioni di crisi, il documento dell’Odcec di Milano offre a sindaci e revisori un metodo, non semplice né banale, con cui confrontarsi nello svolgimento delle proprie funzioni.
Due i passaggi principali, il primo definitorio e il secondo più operativo. In attesa che prenda corpo la riforma Rordorf, il documento propone una definizione dello stato di crisi, nel suo evolversi, contribuendo così alla formazione del relativo principio giuridico che il disegno di delega prevede all’articolo 2, comma 1, lettera c). Due le prospettive, la prima evolutiva, che delinea i tratti essenziali dei diversi stadi dello sviluppo della crisi, dalla incubazione alla insolvenza conclamata, e la seconda definitoria.
Dal punto di vista economico finanziario la crisi è secondo l’Odcec di Milano una situazione di incapacità a generare flusso di cassa adeguato alle obbligazioni assunte, misurata nella sua gravità dalla probabilità di default (Pd), e quindi dal rischio che si trasformi in insolvenza.
Il trasferimento sul piano giuridico conduce a definire crisi la situazione attesa di tendenziale, temporanea (quindi reversibile), seppur seria, inadempienza contrattuale.
Il quaderno dell’Odcec di Milano dedica anche ampio spazio all’operatività, delineando una proposta di procedura sofisticata di acquisizione ed elaborazione di informazioni quali-qualtitative, finalizzata a realizzare un efficace sistema di allerta preventivo.
L'impianto prevede sei fasi successive (vedi grafica correlata), a partire dalla raccolta di informazioni segnaletiche (early warnings) costituite da eventi pregiudizievoli e da anomalie comportamentali nei pagamenti, nella gestione dei rapporti negoziali ed erariali e nella scelta delle politiche di bilancio e gestionali, per giungere alla loro interpretazione sulla base delle ulteriori informazioni ricevute dalla direzione e delle analisi revisionali ed economico aziendali operate.
L'intero approccio poggia sul presente, che evidenzia la gravità della condizione aziendale, ma soprattutto sul prevedibile futuro, che solo può misurare la capacità endogena di recupero, e l'eventuale necessità di interventi straordinari ed urgenti.