Professione

Antiriciclaggio, obblighi a due velocità

di Ranieri Razzante

Antiriciclaggio a due velocità. Norme a vigenza immediata e altrettante di fatto differite, direttamente o indirettamente, attraverso la conservazione delle regole applicative dettate dalle Autorità fino a nuove disposizioni.

È uno dei problemi principali che sta ponendo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, che dallo scorso 4 luglio vede obbligati a veloci recepimenti soprattutto gli o peratori non finanziari.

Ciò soprattutto a motivo del fatto che, per banche ed intermediari, già maggiormente attrezzati sul punto, le variazioni sono modeste, e già in qualche modo recepite prudenzialmente prima dell’entrata in vigore della IV direttiva.

Per i l iberi professionisti ed i cosiddetti «altri operatori», invece, la storia è sensibilmente diversa.

Ci si riferisce, tra gli altri, agli operatori di gioco, gli agenti immobiliari, gli operatori professionali in oro, le società di custodia e trasporto valori, i prestatori di servizi su valute virtuali, le società di recupero crediti. Per questi, le nuove regole sull’adeguata verifica, ad esempio, così come quelle in tema di conservazione, sono già operative.

Si pensi, a titolo esemplificativo, agli agenti in attività finanziarie e soggetti convenzionati (in sostanza, esercizi commerciali) che distribuiscono carte di pagamento, i quali dovranno effettuare – ai sensi del comma 6 dell’articolo 17 – l’adeguata verifica su tutte le operazioni occasionali di importo inferiore a 15mila euro.

A parte la difficoltà di individuare la casistica delle operazioni occasionali (lo è ad esempio una cessione di carte prepagate anonime, ma non la ricarica di carte emesse da soggetti obbligati tra gli intermediari finanziari), si può immaginare quanto sia difficile l’apprestamento o aggiornamento di sistemi e procedure.

E ancora, le modifiche alle categorie dei cosiddetti «peps».

L’allargamento della categoria dei soggetti politicamente esposti a sindaci, direttori e manager di enti ecc., non previsti nelle vecchie procedure e nei software ad oggi sul mercato, è immediatamente operativo e condiziona l’adeguata verifica rafforzata.

Ancora, a proposito di quest’ultima, se ne prevede l’adozione, all’articolo 24, in una serie di evenienze (come «i prodotti e le pratiche commerciali di nuova generazione») che vanno normate nei regolamenti e policy interne, con immediata informativa e formazione del personale addetto. Stessa cosa dicasi per la definizione e monitoraggio delle operazioni con importi «insolitamente elevati» di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 (come cambiano i controlli di chi trasporta valori?).

Sia chiaro, molte o tutte queste raccomandazioni erano state esplicitate dalla Banca d’Italia nelle sue istruzioni in tema di adeguata verifica, valide, come noto, per banche e intermediari finanziari.

Restano allora scoperti i settori non aventi autorità specifiche di vigilanza. E per i liberi professionisti, va ricordato, gli ordini professionali non hanno potere normativo, ma possono fornire solo orientamenti e pareri non vincolanti.

Le nuove regole di conservazione, infine, non sembrerebbero prevedere più i registri unici cartacei.

E allora, come procedere oggi? Mantenerli o passare ad altre procedure, nell’incertezza che queste ultime risultino compliant con quanto voluto dal legislatore?

Una discriminazione che, da ultimo, pare opportuno ricordare è quella per le pubbliche amministrazioni, per le quali l’articolo 10 di fatto “sospende” gli obblighi antiriciclaggio i quali, si rammenta, sono stati dettati in passato proprio per contenere fenomeni corruttivi e di passaggio di somme rivenienti da delitto all’interno di strutture statali.

Discorso a parte e più ampio meriterebbero le norme sanzionatorie, con fattispecie nuove che solo la prassi e le prime applicazioni potranno consentire di definire, ma che intanto sono vigenti e correlate a molti degli aspetti non chiari di questo decreto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©