Contabilità

Antiriciclaggio, proprietà, controllo e gestione rivelano il titolare della società

di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

L’individuazione del titolare effettivo di una società va effettuata caso per caso. Se l’assetto proprietario non non permette di individuare la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta, allora il titolare coincide con la persona alla quale, in ultima istanza, è attribuibile il controllo. Se anche questo criterio non funziona, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione.

La quinta direttiva antiriciclaggio approvata il 19 aprile scorso rivede le regole per l’accesso al registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust: l’attuazione è affidata a un decreto del Mef e Mise.

L’INDIVIDUZIONE IN CONCRETO

Più trasparenza

Mentre, oggi la consultazione è riservata alle autorità competenti (Mef, Dia, GdF, ecc) ed ai soggetti obbligati alla verifica, il nuovo articolo 30 della quinta direttiva apre il registro al pubblico e prevede l’ accesso almeno a nome, mese e anno di nascita, residenza e cittadinanza del titolare. Una revisione che, se da un lato garantisce più trasparenza, dall’altro azzera quasi totalmente l’utilizzo di schermi (fiduciarie, trust) tra società e titolare, per esigenze di riservatezza commerciale. I soggetti obbligati devono inoltre segnalare le discrepanze fra le informazioni sulla titolarità effettiva disponibili nel registro e quelle di cui dispongono, per aggiornare il registro. È quindi utile chiarire come si individua la titolarità, cosa che, in alcuni casi, non è agevole.

Le regole per l’individuazione

In base all’articolo 20 del Dl 231/2007 il titolare è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica o cui è attribuibile il controllo della medesima. Nelle società di capital per la proprietà diretta serve la titolarità di una partecipazione superiore al 25%. La proprietà indiretta, invece, scatta se una partecipazione superiore al 25% è detenuta tramite società controllate e fiduciarie.

Nei casi di partecipazione indiretta è più difficile individuare il titolare. Come affermato dall’Abi nel Position paper del 20 dicembre 2016, «Se Tizio possiede il 26% della società Alfa è titolare effettivo di Alfa. Se, a sua volta, Alfa possiede il 26% di Beta, l’interpretazione oggi dominante è che Tizio non è il titolare effettivo di Beta in quanto possiede indirettamente una quota pari al 6,76% (26% x 26%). Tuttavia, in alcuni testi in materia, si trova chi sostiene che Tizio debba essere considerato anche Titolare effettivo di Beta in ragione della quota di Alfa superiore al 25%».

Il controllo

Se l’assetto proprietario non consente l’individuazione della persona fisica cui è attribuibile la proprietà, il titolare è individuabile nella persona che detiene il controllo dell’ente mediante la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o l’esistenza di vincoli contrattuali che consentono un’influenza dominante (ad esempio un socio di controllo in un sindacato di voto che complessivamente esprima oltre il 25% degli stessi).

Inoltre, se lo statuto di una Spa preveda il voto plurimo, permettendo al socio di esprimere ad esempio 4 voti, il 25% potrebbe essere superato anche con il 10% del capitale.

I poteri

Se con i criteri precedenti non viene individuato il titolare, lo stesso coinciderà con le persone fisiche con poteri di amministrazione o direzione della società. In questi casi sarebbe utile, come dice l’Abi, chiarire «il concetto di titolare di poteri di amministrazione o direzione circoscrivendolo a determinate figure, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore delegato o il direttore generale, in modo da escludere che soggetti che effettivamente non svolgono funzioni di direzione e controllo siano ricompresi nel novero dei titolari effettivi».

L’INDIVIDUZIONE IN CONCRETO

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