Antiriciclaggio, titolari effettivi con criteri precisi
Previsti nuovi e più puntuali criteri per l'identificazione del beneficiario effettivo da individuarsi, in ultima istanza, con i titolari dei poteri di amministrazione o di direzione.
Spetta poi agli amministratori delle società procedere all'individuazione dei titolari effettivi da comunicare ai soggetti obbligati e, se i soci non ottemperano, le delibere assunte con il loro voto determinante potrebbero essere impugnate.
Sono questi alcuni risvolti operativi importanti che emergono dalla lettura del nuovo decreto legislativo antiriciclaggio. Si tratta previsioni rilevanti perché tutti i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio tra i loro primi adempimenti in presenza di un nuovo cliente (diverso dalla persona fisica) devono identificare e prima ancora individuare chi sia l'effettivo beneficiario della prestazione/operazione richiesta.
È evidente infatti che l'obbligo di identificazione potrebbe essere facilmente aggirato attraverso l'interposizione di una struttura societaria o altra entità similare. Da qui la necessità di individuare il titolare effettivo e l'obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate per detta identificazione.
Nella precedente normativa la definizione dei criteri si rinveniva nell'allegato tecnico, ora vi è una specifica disposizione: dovrebbero così superarsi le difficoltà riscontrate in passato dai soggetti obbligati, tra cui i professionisti, in presenza di complesse strutture societarie.
In via generale titolare effettivo è la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.
In caso di società di capitali ai fini della proprietà diretta rileva la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica. Per la proprietà indiretta occorre far riferimento a partecipazioni superiore al 25% del capitale posseduto tramite società controllate, fiduciarie ecc.
Ove tale individuazione non sia possibile, occorre procedere ad un successivo approfondimento.
Il titolare effettivo coinciderà con la persona cui è attribuibile il controllo dell'ente (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o esistenza di vincoli contrattuali che consentono di esercitare un 'influenza dominante).
In ultima istanza, se in base ai precedenti criteri non si individua univocamente uno o più beneficiari effettivi, esso coincide con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nell'ipotesi, invece, in cui il cliente sia una persona giuridica privata (associazioni, fondazioni, ecc) sono individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, individuali o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
Si ricorda che i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Inoltre ai soli fini antiriciclaggio le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Tali informazioni, per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, sono acquisite a cura degli amministratori sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le previste disposizioni nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante.