Diritto

Aumenti senza maggioranza rafforzata se in assemblea c’è almeno la metà del capitale sociale

La regola transitoria contenuta nell’articolo 44 del Dl 76/2020 prevede una deroga fino al 30 aprile 2021

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di Giacomo Albano

Regole speciali fino al 30 aprile 2021 per gli aumenti di capitali di società quotate e non quotate, accompagnate da modifiche a regime all’articolo 2441 del Codice civile in materia di diritti di opzione su azioni di nuova emissione.

Le novità sono contenute nell’articolo 44 del Dl 76/2020 (decreto Semplificazioni), con la finalità di rendere più agevole la capitalizzazione (o la ricapitalizzazione) delle società per azioni, quotate e non. Le novità di maggiore rilievo riguardano le regole transitorie, applicabili fino al 30 aprile 2021.

Per le deliberazioni assembleari assunte sino a tale data, viene infatti previsto che- sia per le società quotate che per le non quotate - non si applichi la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, attualmente richiesta dall’articolo 2368 (comma 2, secondo periodo) e dall’articolo 2369 (commi 3 e 7) del Codice civile, qualora la delibera abbia ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti; la norma fa riferimento alle fattispecie previste dagli articoli 2440 e 2441 del Codice civile e pertanto ricomprende gli aumenti di capitale sociale attraverso conferimenti in natura o di crediti (articolo 2440), nonché – più in generale - gli aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (articolo 2441);

b) per le sole società quotate, la previsione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (articolo 2441, comma 4, del Codice civile); in tal caso è ora richiesto che le ragioni dell’esclusione risultino da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea;

c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice civile.

Quest’ultima norma prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese o dalla delibera che modifica lo statuto in tal senso.

La presenza della metà del capitale
Come anticipato, in tutti e tre i casi è tuttavia richiesto, sia per le società non quotate che per le quotate, che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale. In presenza della maggioranza assembleare minima, pertanto, fino al 30 aprile 2021 la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (anziché dei 2/3), anche in deroga allo statuto che preveda maggioranze più elevate.

Le società quotate
Inoltre, sempre fino alla data del 30 aprile 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti. In tal caso viene inoltre previsto il dimezzamento dei termini, previsti dalla legge o dallo statuto, per convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento. Da ultimo viene ritoccato l’articolo 2441 del Codice civile, in materia di diritto di opzione.


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