Contabilità

Bilanci senza l’effetto Covid-19: chance immediata per l’ok in seconda convocazione

La nuova norma entrerà in vigore a bilanci approvati a meno che l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta

di Giacomo Albano


Nei bilanci relativi ad esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020, e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività è effettuata senza tener conto dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Pertanto, le imprese che adottano i principi contabili Oic possono prescindere dagli effetti causati dal Covid-19 nel valutare il presupposto della continuità aziendale.

È quanto stabilito dall’articolo 38-quater del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) introdotto durante il voto in commissione Bilancio alla Camera (il testo sarà all’esame dell’Aula di Montecitorio da lunedì 6 luglio per completare la prima lettura e poi passare al Senato) che riformula, ma probabilmente fuori tempo massimo, la norma «salva-bilanci» introdotta dall’articolo 7 del decreto Liquidità (Dl 23/20 convertito in legge 40/20).

L’emendamento, riprendendo l’ambito di applicazione della norma precedente, si riferisce ai bilanci relativi agli esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 (essenzialmente gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019), e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della norma. Il dato temporale di riferimento del 23 febbraio 2020 è collegato alla data delle prime misure collegate all’emergenza (Dl 6/2020 e Dl 18/2020).

Considerato che il decreto Rilancio dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 18 luglio, mentre il termine ultimo per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2019 è scaduto lo scorso 28 giugno, la nuova norma entrerà in vigore a bilanci ormai approvati, salvi i casi in cui l’assemblea in prima convocazione sia andata deserta e il bilancio venga approvato in seconda convocazione (quindi entro il termine massimo del 28 luglio).
Anche in questi casi, peraltro, il processo di formazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, e le attività di controllo da parte di sindaci e revisori, saranno state presumibilmente ultimate e quindi non saranno impattate dalla nuova previsione. L’obiettivo dell’emendamento, peraltro, non era tanto quello di introdurre una disciplina “nuova”, ma piuttosto quello di meglio definire la portata della precedente norma del Dl 23, la cui formulazione aveva generato alcune incertezze.

La principale differenza della nuova impostazione è che i criteri di valutazione del presupposto della continuità aziendale per i bilanci 2019 e 2020 sono ora qualificati quali «disposizioni transitorie», anziché quale “deroghe”. Inoltre, la norma impone alle imprese di fornire le informazioni relative al presupposto della continuità nella nota integrativa, confermando tutti i restanti obblighi informativi da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, compresi quelli relativi ai rischi ed alle incertezze relative a eventi successivi, e sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito. In tal modo, vengono recepite le indicazioni fornite dal documento interpretativo Oic 6, emanato a commento dell’articolo 7 del Dl 23, con l’effetto di garantire una migliore lettura della capacità dell’impresa di continuare ad operare nei 12 mesi successivi, garantendo al contempo una maggiore tutela ad amministratori, sindaci e revisori.

Gli effetti dell’emendamento si manifesteranno, invece, in misura piena sui bilanci 2020 (esercizi in corso al 31 dicembre 2020). Per questi ultimi, infatti, è stabilito che la valutazione della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e le informazioni sulla continuità sono fornite «anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente». Pertanto, se il bilancio 2019 è stato approvato sul presupposto della continuità, tale requisito sussisterà anche per il bilancio 2020
Anche tale previsione si applica ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali – stante il richiamo all’articolo 2423-bis, del Codice civile - e, per nel silenzio della norma (che si riferisce al bilancio di esercizio), va estesa ai bilanci consolidati.

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