Adempimenti

I bilanci non approvati ignorano il Covid-19

L’obbligo riguarda i bilanci 2019 e 2020

di Franco Roscini Vitali

I bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020, sostanzialmente i bilanci al 31 dicembre 2019, non tengono conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

L’emendamento previsto nell’articolo 38-bis del decreto Rilancio recepisce, nella sostanza, il contenuto del documento interpretativo 6 dell’Organismo italiano di contabilità e la comunicazione relativa all’impairment delle immobilizzazioni sempre dell’Oic: si tratta di una precisazione che riguarda l’articolo 7 del decreto 23/20 “Liquidità” (legge 40/20).

Non si tratta di una novità, ma una migliore (ri)formulazione del citato articolo 7 che, con eccessiva sinteticità e una non chiarissima formulazione, ha previsto la redazione dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 (e non ancora approvati) nella prospettiva della continuità dell’attività, di cui all’articolo 2423-bis del Codice civile, se questa risultava sussistente in tali bilanci: in sostanza, si ignora quanto accaduto successivamente a causa della situazione causata da Covid-19.

Medesima previsione riguarda i bilanci dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 nei quali la valutazione delle voci e della prospettiva della continuità dell'attività può essere effettuata in base alle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

La novità più rilevante riguarda l'informativa, perché la norma di legge obbliga ora le imprese a fornire le informazioni relative al presupposto della continuità nella nota integrativa, precisamente nel numero 1 della stessa nel quale sono illustrati i criteri di valutazione.

Inoltre, la norma precisa ora che restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze relative a eventi successivi, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito.

Tale obbligo riguarda i bilanci 2019 e 2020: per questi ultimi è precisato che le informazioni sulla continuità sono fornite «anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente».

Per quanto riguarda l’informativa, le imprese dovrebbero prestare attenzione nella predisposizione della stessa.

Innanzi tutto è opportuno non prendere in toto la nota integrativa degli esercizi precedenti in base ad un comportamento che, generalmente (ma non sempre), a certe condizioni può anche essere accettabile.

Pertanto, deve essere attentamente riveduta in particolare la parte iniziale, nella quale sono descritti i criteri di valutazione. Medesimo discorso per la relazione sulla gestione, in particolare con riferimento ai paragrafi relativi ai rischi.

In sostanza, la legge interviene sulla redazione del bilancio con riferimento al presupposto della continuità, ma non prevede sconti o esenzioni con riferimento all’informativa.

È opportuno evidenziare che è interesse degli amministratori fornire l'informativa in modo dettagliato perché è vero che la legge sospende il presupposto della continuità, di cui all’articolo 2423-bis del Codice civile, ma nessuno conosce oggi quello che potrà accadere domani se l'impresa dovesse incontrare problemi di continuità: in sostanza, nessuno oggi può escludere eventuali responsabilità degli amministratori nel caso di successivo dissesto. Considerazioni analoghe si possono estendere a membri dei collegi sindacali e revisori con riferimento alle loro relazioni.

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