Contabilità

Aumenti di capitale, preclusa la polizza per le Srl

di Flavia Landolfi

Strada ancora sbarrata per le polizze assicurative e le fideiussioni in sostituzione del versamento in denaro dei conferimenti per la costituzione o l’aumento di capitale delle società a responsabilità limitata .

Lo ribadisce una nota del 10 ottobre del ministero dello Sviluppo economico in risposta a un quesito di un ufficio del Registro delle imprese a sua volta consultato da una Srl in fase di aumento di capitale.

La società, nel caso in questione, aveva deliberato l’aumento di capitale ma per il versamento in denaro aveva allegato copia della sottoscrizione da parte di ciascun socio di una garanzia fideiussoria invocando il comma 4 dell’articolo 2464 del Codice civile. La norma prevede per la costituzione delle Srl la sostituzione del versamento in denaro con una garanzia ma solo sulla carta. Tuttavia, manca il Dpcm che deve dettare le caratteristiche delle operazioni alternative. Senza quelle, la semplificazione è di fatto bloccata: vive nel Codice ma muore nella prassi.

Stesso discorso per gli aumenti di capitale, visto che l’articolo 2481-bis del Codice civile fa esplicito richiamo alla disciplina dei conferimenti. «Non si può di conseguenza che convenire con l’ampia ricostruzione offerta da questo ufficio - spiega la nota Mise - a supporto della tesi dell’impossibilità, allo stato attuale, di utilizzare la modalità alternativa di versamento dei conferimenti previsti dalla norma». Salve invece le prestazioni d’opera e di servizi, aggiunge il Mise, che il comma 6 dell’articolo 2464 del Codice non condiziona a disposizioni attuative per la stipula di polizze o di fideiussioni bancarie.

Intanto, sul fronte delle startup innovative, il ministero dello Sviluppo economico incassa la terza vittoria di fronte al Tar Lazio. Con due sentenze “fotocopia” (n.10006 e 10009 del 2 ottobre) il giudice amministrativo respinge i ricorsi contro il Dm 17 febbraio 2016 che ha sdoganato la costituzione delle startup con scrittura privata e firma digitale in alternativa all’atto redatto da un notaio. La norma - dice il Tar - non si pone in conflitto con la disciplina comunitaria e la Costituzione. Accolto invece il reclamo dei notai sull’automatismo della cancellazione dalla sezione speciale e l’inserimento nella sezione ordinaria: la possibilità, senza altri adempiemnti, vale solo per le start up costituite, a suo tempo, tramite notaio.

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