Bilanci, i nuovi Oic superano l’imputazione temporale
Per i soggetti che adottano i nuovi Oic, al pari di quanto avviene per le imprese Ias, vanno considerate superate le regole di imputazione temporale previste dall’articolo 109, comma 1 e 2, del Tuir.
È quanto emerge dalla imponente circolare di Assonime del 21 giugno scorso, che analizza i profili civilistici e gli impatti fiscali dei nuovi bilanci di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali.
Il documento dell’associazione si sofferma sul principio di derivazione rafforzata contenuto nell’articolo 83, primo comma, del Tuir, già applicabile ai soggetti Ias e oggi esteso alle imprese Oic, per le quali vengono richiamati i decreti Ias n. 48/2009 e del 8 giugno 2011 proprio con la finalità di estendere – in quanto compatibili – i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti Ias.
Il richiamo ai decreti Ias consente innanzitutto di affermare che – nonostante la derivazione rafforzata – prevalgono quelle disposizioni del Tuir che, pur partendo dall’imputazione di bilancio, dettano una disciplina fiscale specifica, quali ad esempio deducibilità di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, tassazione o deduzione per cassa, deducibilità degli interessi, rateizzazione delle plusvalenze, regime Pex, etc. Così come resta applicabile il principio generale di inerenza per la deducibilità dei costi.
Altro principio cardine che resta valido nell’ambito della derivazione rafforzata attiene agli atti valutativi. A tal fine, tuttavia, occorre distinguere le valutazioni propedeutiche alle qualificazioni di bilancio, dalle valutazioni indipendenti da tali qualificazioni. Nel primo caso – ad esempio valutazione sul trasferimento di rischi e benefici ai fini della rilevazione di un ricavo - la valutazione ha piena rilevanza fiscale, mentre nel secondo caso – ad esempio valutazione (che non figura iscrizione o cancellazione) di un credito – prevalgono le regole fiscali che stabiliscono la generale irrilevanza delle componenti valutative.
Tra le regole fiscali non più applicabili spiccano le regole sulla «competenza fiscale» previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, in quanto la loro permanenza sarebbe incompatibile, nell’ambito della derivazione rafforzata, con le nuove regole di imputazione temporale previste dai nuovi Oic e basate sul trasferimento dei rischi e benefici.
Tuttavia, secondo Assonime, il principio di derivazione rafforzata non può spingersi fino al punto da far assumere alle classificazioni di bilancio una valenza autonoma rispetto alla qualificazione del fenomeno; pertanto, quando gli Oic non individuano una sostanza economica diversa dalla natura giuridica, continua a trovare applicazione la disciplina fiscale del Tuir, a prescindere dalla classificazione in bilancio dei componenti reddituali o delle contropartite patrimoniali.
Anche per quanto concerne gli accantonamenti, oggi prevalentemente classificati «per natura» in altre voci di conto economico, resta ferma la regola fiscale che prevede l’indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli disciplinati dall’articolo 107 del Tuir. Ciò in virtù di quanto previsti per i soggetti Ias dall’art 9 del Dm del 2011 che attribuisce la natura di accantonamenti «ai componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo Ias 37».
Un ulteriore aspetto di interesse attiene alla possibilità di applicare il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ai fini fiscali, anche nelle fattispecie in cui i nuovi Oic restano ancorati ad un’impostazione formalistica (si pensi, tra tutti, al leasing); sul punto appare condivisibile la conclusione di Assonime che non ritiene applicabile il principio nei casi in cui il legislatore del Decreto 139 o i nuovi principi contabili prevedano una rappresentazione dei fatti basata sul contenuto formale e non sulla sostanza economica.