Blocco delle compensazioni senza impatto generalizzato
Il blocco delle compensazioni che entrerà in vigore dal 29 ottobre prossimo sarà rivolto solo a coloro che presentano evidenti profili di rischio e non coinvolgerà la generalità dei contribuenti. È quanto rassicura il ministero dell’Economia nella risposta di ieri al question time n. 5-00537 (Giacomoni ed altri), presentato in Commissione Finanze, con il quale gli interroganti avevano avanzato perplessità sul provvedimento direttoriale prot. 195385 del 28 agosto 2018. Provvedimento che ha dato attuazione al comma 990 dell’articolo 1 della legge 205/2017 in tema di presidio dell’interesse erariale in presenza di compensazioni illegittime.
I problemi, come già rilevato sul Sole 24 Ore (si veda il focus Norme & Tributi del 26 settembre), nascono dalla genericità delle indicazioni contenute nel provvedimento, che non consente così come scritto, di individuare ai fini pratici in quali casi scatterà la verifica preventiva e l’eventuale successivo blocco, dei modelli F24 a rischio. Nel merito della questione, il Mef ribadisce che i criteri elencati nel provvedimento hanno il solo scopo di consentire di applicare, in concreto, dei parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose da esaminare e non saranno indirizzati alla generalità dei contribuenti, né avranno lo scopo di bloccare in maniera indiscriminata le compensazioni dei contribuenti.
Del resto, continua il ministero, l’operazione va proprio nella direzione opposta di consolidare lo strumento delle compensazioni quale modalità di pagamento e di utilizzo rapido dei crediti d’imposta, cercando di evitare, stroncandoli sul nascere, eventuali possibili abusi.
Dal tenore letterale della risposta del Mef non emerge quindi alcuna apertura su un possibile dietro front in merito ai contenuti “tecnici” del provvedimento del 28 agosto scorso, che con buona probabilità continuerà a rimanere estremamente generico, così come ratificato in origine, se non per l’appunto la rassicurazione che verrà fatto un blocco selettivo in funzione di concreti ed effettivi profili di rischio.
Anche perché la garanzia ostentata dal ministero nella risposta al quesito parlamentare, circa il fatto che se la procedura dovesse intercettare operazioni legittime («falsi positivi»), il contribuente ha comunque la possibilità di offrire nel periodo di sospensione gli elementi informativi necessari a sbloccare l’utilizzo del credito (sul come ancora tutto tace), altro non è che quanto già scritto e previsto nel provvedimento stesso e non aggiunge alcunché sotto il profilo strettamente operativo.
Questo, nonostante la stessa norma primaria imponesse al provvedimento direttoriale l’individuazione di un perimetro ben più specifico rispetto a quello, di fatto, indefinito concepito dalle Entrate,per l’identificazione delle situazioni a rischio.
In assenza, quindi, di rassicurazioni di rango normativo non rimane altro che attendere, nella speranza (perché di speranza si tratta) che nei fatti, quest’ampia facoltà accordata dal provvedimento si traduca in un utilizzo davvero selettivo dello strumento, senza che lo stesso si trasformi in un modo per bloccare indiscriminatamente le compensazioni dei contribuenti.