Imposte

Bonus acqua, vale il principio di cassa anche per la contabilità semplificata

L'agevolazione si discosta per l'imputazione delle spese dagli sconti dedicati alla casa

di Giorgio Gavelli

Principio di cassa per soggetti senza partita Iva, professionisti, enti non commerciali ed imprese in regime di contabilità semplificata, principio di competenza per le imprese in ordinaria. Il provvedimento del 16 giugno scorso sul credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge di Bilancio 2021 (il bonus acqua potabile) si discosta sotto l’aspetto dell’imputazione delle spese dai bonus in edilizia (primo tra tutti il superbonus). Si ricorderà, infatti, che con circolare n. 30/E/2020 l’Agenzia aveva suddiviso, ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, i beneficiari in due categorie:

• persone fisiche, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali: criterio di cassa;

• imprese individuali, società ed enti commerciali, compresi i soggetti in contabilità semplificata: principio di competenza, ritenendo che il criterio di cassa mal si adattasse a queste spese agevolate.

Diversamente, nel provvedimento sul bonus acqua potabile, al punto 3.2 si legge che per l’imputazione delle spese occorre fare riferimento al criterio di cassa anche per i soggetti in regime di contabilità semplificata, specificando che per coloro che hanno optato per l’applicazione del criterio della registrazione Iva, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Ricordiamo che per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altro). Si potrà, quindi, fare riferimento ai chiarimenti diffusi dall’Agenzia in relazione alle restrizioni sull’uso del contante per le detrazioni Irpef.

Sotto l’aspetto documentale, a regime l’importo delle spese sostenute deve risultare da fattura elettronica o dal documento commerciale di cui al decreto Mef 7 dicembre 2016, in cui deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica (ad esempio, fornitori in regime forfettario), si considera valida anche l’emissione di una fattura cartacea, sempre a condizioni che riporti il codice fiscale del cliente. Tuttavia, il provvedimento prevede alcune semplificazioni per le spese sostenute prima del 16 giugno:

a) Sono fatti salvi i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli previsti, come il contante;

b) è possibile integrare la fattura o il documento commerciale annotando (anche a mano) sui documenti il codice fiscale del richiedente.

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