Imposte

Bonus casa, tre chance per sanare le cessioni entro il 30 novembre

Le possibilità di remissione in bonis per inviare le comunicazioni di opzione alle Entrate

di Giorgio Gavelli

Scaduto lo scorso 31 marzo il termine ordinario per inviare la comunicazione di opzione sui bonus edilizi per cessioni/sconti riguardanti spese sostenute nel 2022 (o per rate residue di anni precedenti), si è aperto, fino al prossimo 30 novembre, il periodo dedicato alla “remissione in bonis” ex articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 (adattato al caso specifico dagli articoli 2-ter e 2-quinqies del Dl 11/23).

Se ne possono distinguere tre tipi, i cui tratti comuni sono: l’invio tardivo della comunicazione; la presenza di tutte le altre condizioni necessarie per trasferire validamente il credito; la sanzione di 250 euro, non ravvedibile (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/97).

1 . Remissione «ordinaria»
La prima ipotesi, descritta dalla circolare 33/E/22, prevede che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione: disporre di un accordo di cessione o di una fattura riportante lo sconto precedenti al termine originario per l’invio (31 marzo). Il requisito è semplice per lo “sconto” (ci sarà una fattura emessa nel 2022 che lo individua), meno per la cessione, spesso poco o nulla formalizzata (presumibilmente si farà riferimento alla data del pagamento).

2. Remissione «semplificata»
Il secondo caso è quello di chi, entro lo scorso 31 marzo, non è riuscito a contrattualizzare con l’istituto di credito una cessione delle spese del 2022 (o delle rate residue di spese del 2020 e 2021), ma lo ha fatto successivamente. Il Dl 11/23 prevede (solo in questo caso, in cui l’acquirente è un soggetto “vigilato”) la possibilità di procedere alla “remissione” anche senza un contratto di cessione (in cui lo “sconto” non rientra perché ha come controparte un fornitore).

3 . Remissione «antisismica»
La terza fattispecie riguarda chi ha omesso o presentato tardivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (“allegato B”), ex articolo 3, comma 3, del Dm 58/2017, ai fini del sismabonus (anche in versione “acquisti” e “super”). Solo in tal caso – ma la disposizione, a nostro avviso, dovrebbe essere estesa a tutti i casi di “remissione in bonis” – si precisa che la «prima dichiarazione utile» citata dall’articolo 2 del Dl 16/2012 è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi in cui va esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione; fermo restando che, in caso di opzione per cessione o sconto, la remissione in bonis deve comunque avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.

È l’ipotesi che mostra più criticità, per quanto tutte le “remissioni” presentino il dubbio di quanti versamenti effettuare in presenza di un unico intervento con più comunicazioni da sanare (si veda l’articolo di Nt+ Fisco del 13 aprile).

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