Bonus investimenti, check sul calendario
La pausa estiva può offrire l’occasione per verificare il cronoprogramma degli investimenti agevolati con super e iper ammortamenti, anche alla luce dei “tempi supplementari” appena concessi dal Parlamento con la conversione in legge del Dl 91/2017.
La normativa pone paletti ben precisi, rappresentati, normalmente, dalla data del 31 dicembre 2017 oppure – alla luce delle ultime modifiche – dai termini “lunghi” per concludere le operazioni, di cui potrà beneficiare chi abbia firmato l’ordine e pagato un acconto di almeno il 20% entro fine anno. Si tratta, in particolare, di:
- 30 giugno 2018 per il superammortamento, data rimasta invariata;
- 30 settembre 2018, anziché 31 luglio, per l'iperammortamento (in attesa di vedere se la prossima legge di Bilancio introdurrà una proroga a fine 2018).
È chiaro, allora, che le imprese non possono farsi cogliere impreparate, scoprendo magari in extremis di non riuscire a centrare le condizioni richieste per i tempi e le modalità di realizzazione degli investimenti.
Vedi il grafico con i casi e le soluzioni
L’investimento
Esistono diversi momenti rilevanti che occorre rispettare per poter fruire della maggiorazione del 40% o del 150 per cento.
La prima data fondamentale è quella dell’effettuazione dell’investimento da cui dipende l’agevolabilità dei beni.
Nel caso di super e iper ammortamento dei beni materiali l’investimento deve essere effettuato (anche tramite leasing o costruito in economia) nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ,o entro il 30 giugno 2018 per il super ammortamento o il 30 settembre per l’iper se, entro fine 2017, è stato firmato l’ordine di acquisto dal venditore e pagato un acconto di almeno il 20 per cento.
Stesse regole per i software agevolabili al 40%, ma, poiché per ottenere questa agevolazione il contribuente deve godere (contestualmente) anche di quella dell’iper ammortamento, l’impresa entro il medesimo periodo dovrà avere effettuato investimenti agevolabili al 150 per cento.
La verifica della spettanza delle maggiorazioni deve comunque essere effettuata in base al principio di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) in base al quale, per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, o, se diversa e successiva, al momento in cui avviene il passaggio della proprietà.
Le date di fine 2017 o di giugno/settembre 2018 sono quindi rilevanti per acquisire il diritto all’agevolazione: la fruizione può partire successivamente in quanto l’eventuale slittamento dell’entrata in funzione del bene o della sua interconnessione non determina alcuna riduzione delle possibilità agevolative.
L’avvio dell’agevolazione
Il secondo step è la data di godimento dell’agevolazione, ossia, l’individuazione del periodo a partire dal quale si deducono i maggiori ammortamenti. Le regole sono diverse a seconda della tipologia di agevolazione.
Nel caso del super ammortamento dei beni materiali la deduzione extracontabile del 40% parte dall’esercizio di entrata in funzione del bene, vale a dire, dal momento in cui ha inizio il processo di ammortamento per i beni acquistati.
Per l’iperammortamento, oltre all’entrata in funzione, occorre che il bene sia anche interconnesso con i sistemi informatici aziendali. Se questi due momenti coincidono, il bene inizierà l’ammortamento maggiorato fiscale del 150% nel medesimo esercizio in cui inizia anche l’ammortamento “ordinario” fiscale e contabile. Se invece, l’interconnessione avviene in un periodo successivo potrà fruire dell’ammortamento del 40% previsto per il super ammortamento (ad eccezione dei beni acquistati da giugno a settembre 2018) e, a partire dall’esercizio di interconnessione, del maggior ammortamento del 150 per cento.
Il ritardo non comporta nessun effetto negativo sulla fruizione dell’ammontare derivante dall’iper ammortamento in quanto questo dovrà essere soltanto nettizzato di quanto già fruito con il super ammortamento.
Quanto ai software, per iniziare la deduzione della maggiorazione del 40% è necessario non solo l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale, ma anche che il contribuente abbia effettuato un investimento iper ammortizzabile che sia stato interconnesso. Tale investimento comunque non deve essere necessariamente collegato al software per il quale si intende fruire del 40%. Le due interconnessioni possono coincidere se l’investimento nel software è legato al bene iper ammortizzabile, ovvero essere distinte in caso contrario.
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