Bonus ricerca e sviluppo, la verifica delle spese non si effettua a campione
Riepilogo delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 70-72, della legge 145/2018, considerazioni sulla certificazione della documentazione contabile delle spese e sulla redazione della relazione tecnica anche nei casi di ricerca extra-muros, chiarimenti sugli effetti della reintroduzione dal 2019 della doppia aliquota e sulla norma interpretativa dell’articolo 3, comma 1-bis, del Dl 145/2013 (soggetto non residente che incarica della ricerca e sviluppo un commissionario residente). Questi i principali punti della circolare n. 8 delle Entrate, il cui paragrafo 3.1 è dedicato alle novità in tema di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo introdotte dalla legge di Bilancio, la cui decorrenza, per i soggetti solari, è il periodo d’imposta 2019 per le modifiche di carattere sostanziale, e il periodo d’imposta 2018 per quelle di natura procedimentale.
Un primo punto da evidenziare riguarda l’attività di certificazione della documentazione contabile delle spese, che già per il 2018 deve assicurare:
●la verifica della regolarità formale dei documenti e dei contratti;
●la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.
Per quanto riguarda la procedura di svolgimento dell’attività di certificazione, la circolare ritiene che, stante la natura e le finalità della stessa, tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare.
In tema di reintroduzione dal 2019 della doppia aliquota di agevolazione, molto importante il passaggio secondo cui resta ferma la regola, agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta, della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese appartenenti al medesimo gruppo, con la conferma dei chiarimenti in materia contenuti nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafo 2.2.3) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.4).
Da sottolineare poi la precisazione secondo cui con il nuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 145/2013 si è introdotto un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote applicabili dal 2019 sulle diverse tipologie di spese ammissibili. Tale nuovo criterio ha lo scopo di evitare un ricalcolo del parametro storico costituito dalla media del triennio 2012-2014, nel senso che non si deve procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile, pari alla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014, individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
Infine, per quanto concerne la ricerca commissionata da un soggetto non residente, che il commissionario residente in base a nuova norma interpretativa deve svolgere direttamente in laboratori italiani, si precisa che nel caso in cui i commissionari italiani non abbiano interpretato correttamente la norma nel periodo d’imposta 2017, determinando un credito d’imposta superiore a quello spettante, si configura l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma. Di conseguenza, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione, senza applicazione di sanzioni:
●versando l’importo del credito, se già utilizzato in compensazione, con relativi interessi;
●presentando apposita dichiarazione integrativa.
Le principali indicazioni di prassi sul bonus ricerca e sviluppo