Buoni pasto collegabili ai premi di produttività
I buoni pasto, oltre che essere erogati per scelta del datore di lavoro, possono essere collegati ai premi di produttività. L’inclusione dei ticket nel paniere di beni e servizi tra i quali il dipendente può scegliere - in occasione del raggiungimento di determinati risultati aziendali - è da oggi ancora più vantaggioso, vista la più facile e comoda fruibilità di questi tagliandi a seguito dell’entrata in vigore del decreto 122/2017 del ministero dello Sviluppo economico.
La normativa di favore sui premi agevolati è contenuta nella legge di stabilità 2016, all’articolo 1, commi 182-189. Pertanto, le somme o i valori premiali sono corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali e i soggetti interessati sono i lavoratori nel settore privato che nell’anno precedente a quello di percezione del premio abbiano avuto redditi di lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.
In generale, i benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai lavoratori non sono imponibili in capo al dipendente a patto che il loro valore non superi il tetto massimo di 3.000 euro lordi (o 4.000 euro per i lavoratori “paritetici” e limitatamente agli accordi sottoscritti entro il 23 aprile 2017) e neppure gli specifici limiti previsti per ciascuna fattispecie di compenso in natura, così come indicati nei commi 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir (fanno eccezione i benefit di cui al comma 184-bis, articolo 1 della legge di stabilità 2016).
Nel caso dei buoni pasto, l’esenzione fiscale e contributiva spetta fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, aumentato a 7 euro nel caso i buoni siano in forma elettronica. Importi superiori a tali soglie sono soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale sulla quota eccedente il valore facciale del buono.
Per beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario il rispetto del decreto 122/2017 e delle indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria. A tal proposito, i ticket devono essere erogati alla totalità o a categorie omogenee di lavoratori, ossia a uno o più gruppi di dipendenti, ciascuno dei quali presenti una caratteristica in comune, ad esempio medesimi turni di lavoro, stessa fascia di retribuzione lorda annua eccetera (circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E e circolare 16 luglio 1998 n. 188/E). Inoltre si matura un ticket per ogni giorno effettivamente lavorato e sempre che non si sia beneficiato nello stesso giorno dei servizi di mensa né delle indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo. Non rileva, invece, il fatto che il dipendente sia full time o part time e neppure che il turno di lavoro sia fuori dell’orario dei pasti.
In sostanza, per sfruttare pienamente l’agevolazione fiscale è necessario che il premio stabilito nell’accordo sia inferiore a 3.000 euro lordi (o 4.000 euro nei casi sopracitati) e che la parte di premio che il dipendente può scegliere di destinare ai buoni pasto sia costituita da ticket con valore facciale non superiore a 5,29 euro se in formato cartaceo, ovvero fino ad euro 7 se in formato elettronico.
Per non perdere l’esenzione, inoltre, è ragionevole supporre che il numero dei ticket che il dipendente possa scegliere in luogo del premio in denaro o di altro bene o servizio, debba comunque corrispondere al numero dei giorni lavorati in cui il lavoratore stesso non abbia già fruito di buoni pasto, servizi di mensa o indennità sostitutive detassate.