Imposte

Cessione totalitaria di quote: no alla Pex senza commercialità

di Marco Ligrani

La mancanza di valide ragioni economiche preclude il riconoscimento degli effetti fiscali delle scelte imprenditoriali. Per questa ragione, la Ctp di Vicenza 282/17/2017 (presidente Giarrusso, relatore Forte) ha riqualificato una complessa operazione societaria che aveva beneficiato dell’aliquota ridotta prevista per la Pex.

Dopo la stipula di un contratto di affitto di azienda, con cui aveva trasferito a una Spa il core business dell’attività, una società si era prima trasformata da Snc a Srl, quindi aveva costituito una newco, interamente controllata, cui aveva conferito sia il contratto che il ramo immobiliare. A distanza di tempo, la partecipazione totalitaria veniva ceduta alla stessa Spa, applicando sulla plusvalenza l’aliquota ridotta del 5%, prevista dall’articolo 87 del Tuir. Dopo qualche mese, la Srl veniva posta in liquidazione e cessava l’attività.

L’operazione formava oggetto di indagine da parte dell’amministrazione, che chiedeva agli allora soci di dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche, necessarie a scongiurare le ipotesi elusive previste dall’articolo 37-bis del Dpr 600/73, vigente ratione temporis.

I soci evidenziavano che la trasformazione si era resa indispensabile dopo l’indebitamento maturato negli anni, che avrebbe messo a rischio l’appetibilità dell’azienda. Quanto, poi, all’acquisizione della partecipazione in luogo della cessione di azienda, aveva consentito di limitare la responsabilità del cessionario, diversamente gravosa. A detta dei soci, inoltre, sussiteva il requisito della commercialità richiesto dalla Pex , non essendo in presenza di società immobiliari di gestione.

I giudici lombardi, tuttavia, non hanno ritenuto valide queste giustificazioni. La situazione debitoria della Srl cedente, maturatasi negli anni precedenti la trasformazione, appariva già ripianata: le passività trovavano copertura sia nelle attività correnti che in quelle immobilizzate. Peraltro, non era emerso che i creditori sociali avessero prestato il proprio consenso alla trasformazione da Snc a Srl. Pertanto, la stipula di una cessione di azienda non avrebbe compromesso il buon esito dell’operazione, dal momento che l’ipotetico acquirente non avrebbe assunto alcuna responsabilità per i debiti pregressi (articoli 2500-quinquies del Codice civile e articolo 147 della legge fallimentare).

Quanto, poi, alla messa in liquidazione e alla successiva cessazione, doveva escludersi che la trasformazione in Srl fosse stata ispirata dalla volontà di proseguire l’attività; per contro, la soluzione adottata aveva, di sicuro, consentito di scomputare le perdite precedenti il quinquennio, diversamente neutralizzate. Infine, né la newco (i cui unici ricavi erano stati i canoni), né la Srl (che si era già spogliata del ramo produttivo) apparivano dotate del requisito della commercialità.

Per tutte queste ragioni, il collegio ha ritenuto elusiva l’operazione, disconoscendo i benefici della Pex e confermando la tassazione ordinaria in capo ai soci.

Di recente, in tema di imposta di registro, si è espressa anche la Cassazione: nonostante da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse (sentenza 2054/17).

Ctp Vicenza 282/17/2017

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