Adempimenti

Cessioni extraterritoriali nel modello

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche fa il pieno delle operazioni con l’estero. I contribuenti devono infatti indicare non solo le operazioni non imponibili, quali cessioni intraUe ed esportazioni, ma anche le cessioni extraterritoriali. Stessa sorte per gli acquisti da non residenti soggetti a registrazione.

Il modello di comunicazione non accoglie solamente le operazioni per le quali l’imposta viene addebitata in rivalsa. I contribuenti devono infatti ricomprendere nel rigo VP2 anche tutte le operazioni, tipicamente verso l’estero, che beneficiano del titolo di non imponibilità. Tra queste si possono evidenziare: cessioni all’esportazione (articolo 8 del Dpr 633/1972), cessioni verso San Marino o Città del Vaticano (articolo 71), quelle effettuate nei confronti degli enti e organismi di cui all’articolo 72 e quelle con utilizzo dei depositi Iva (articolo 50-bis del Dl 331/1993).

Quanto alle cessioni all’esportazione con trasporto a cura o nome del cessionario è necessario disporre della prova dell’avvenuta esportazione nei novanta giorni dalla consegna del bene. Diversamente, il cedente può “regolarizzare” l’operazione nei trenta giorni successivi. In questo caso, dovrebbe essere sufficiente indicare nella comunicazione che comprende il periodo in cui è avvenuta la “regolarizzazione”, il debito d’imposta nel rigo VP4, salva la possibilità di recuperarla (anche) tramite detrazione (VP5) nel periodo in cui si ottiene la prova dell’esportazione (risoluzione n. 98/E/2004). Tra le operazioni attive vanno indicate anche le operazioni non soggette per carenza del requisito territoriale. Questo vale, ovviamente, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Nel rigo VP2 vanno inoltre indicate le cessioni (non imponibili) intracomunitarie, anche in triangolazione.

Gli acquisti intracomunitari seguono invece le regole previste, in generale, per le operazioni assoggettate a reverse charge: il cessionario inserisce l’imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive, al netto dell’Iva) e la relativa imposta sia nel rigo afferente quella esigibile (VP4) che quella detratta (VP5). Analogo ragionamento vale per le prestazioni di servizi (e le cessioni di beni) rese da un soggetto non residente, ma rilevanti in Italia. Tale procedura vale a prescindere dalla tecnica attraverso cui il cessionario/committente ha assolto l’imposta e, pertanto, vale sia nel caso d’integrazione del documento del soggetto Ue, sia di autofattura, anche da regolarizzazione.

Le istruzioni ministeriali confermano tale schema anche in relazione alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e di quelle d’argento puro per le quali l’Iva non viene versata direttamente in dogana, bensì assolta tramite inversione contabile.

In caso di triangolazione con primo cedente e promotore italiani e cessionario finale comunitario:

■il primo cedente indica l’importo della cessione (non imponibile ai sensi dell’articolo 58 del Dl 331/1993) in VP2;

■il promotore indica l’ammontare della fattura ricevuta in VP3 e quello della cessione verso il cliente finale (non imponibile ex articolo 41 del Dl 331/1993) in VP2.

Tra le operazioni passive (rigo VP3) devono inoltre essere indicati gli acquisti effettuati dagli esportatori abituali sulla scorta delle lettere d’intento inviate ai propri fornitori.

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