Commercialisti: le condizioni guidano la deducibilità fiscale degli accantonamenti
I costi per commissioni soggetti a condizione sospensiva sono fiscalmente deducibili nel momento in cui la condizione si è avverata, a prescindere dal fatto che tali commissioni, in sede di bilancio, vanno imputate alla voce B7 del conto economico (Oic 12).
È una delle indicazioni che emerge dalla terza versione del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili «La fiscalità delle imprese Oic adopter» , che contiene una nuova sezione su alcuni dubbi legati al principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic con riferimento a fattispecie che si manifestano a cavallo d’anno, come le commissioni, i premi ai dipendenti, i costi per fatture da ricevere e i contenziosi definiti ad inizio anno.
Partendo dalle commissioni per intermediazione, viene analizzato il caso in cui il riconoscimento delle stesse sia sottoposto a condizione sospensiva (raggiungimento di un certo quantitativo di ordini) o risolutiva (mancato raggiungimento di un quantitativo minimo), condizione che si realizza nell’anno successivo.
L’Oic 19 prevede in proposito che i debiti soggetti a condizione sospensiva, non essendo ancora certi fino all’avverarsi della condizione, sono iscritti tra i fondi rischi. Inoltre, come già confermato nella newsletter del Oic del febbraio 2018, i fatti sopraggiunti tra la fine dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio (Oic 29) influenzano solo il valore dell’accantonamento e non anche la natura dello stesso. Pertanto, le commissioni soggette a condizione sospensiva sono deducibili solo nel momento in cui la condizione si è avverata.
La stessa impostazione guida la deducibilità degli accantonamenti per cause legali sorte in un determinato esercizio, la cui definizione avvenga dopo la chiusura del medesimo esercizio, ma prima dell’approvazione del relativo bilancio.
Al contrario, nel caso di condizioni risolutive, è corretta la rilevazione del costo (e la deducibilità dello stesso) fin dal perfezionarsi dell’evento che dà diritto alla commissione, salvo il suo venir meno «ex tunc» al verificarsi della condizione risolutiva.
Il documento analizza poi le remunerazione variabili riconosciute dalle imprese ai dipendenti. In alcuni casi tali premi sono riconosciuti sulla base di un accordo sindacale al raggiungimento di determinati obiettivi. Alla chiusura di ciascun esercizio viene effettuato un calcolo di massima delle somme da corrispondere che sono rilevate a conto economico. Nel corso dei primi mesi dell’anno successivo, e prima dell’approvazione del bilancio, si procede ad una consuntivazione delle somme dovute e alla conseguente erogazione dei premi. Ciò posto, il documento afferma che, qualora alla chiusura dell’esercizio l’impresa sia in possesso di tutti gli elementi per la quantificazione del premio, è corretto rilevare in bilancio i relativi oneri in contropartita di un debito (con conseguente deducibilità fiscale) in quanto la «consuntivazione» assume una mera efficacia ricognitiva.
Viceversa, qualora il confronto sindacale rappresenti il momento effettivo di determinazione del quantum del premio, solo in tale momento il relativo debito può ritenersi sorto e quindi il costo diventa deducibile.
Ultima ipotesi analizzata è quella delle appostazioni di bilancio effettuate in base a dati di budget a fronte di fatture da ricevere, che dovrebbero dar luogo a costi deducibili quantomeno nella misura in cui trovino effettiva rispondenza nelle fatture ricevute nel successivo esercizio.
Cndcec-Fnc, documento su fiscalità imprese Oic adopter