Con il cambio del regime contabile non c’è duplicazione o salto d’imposta
Si ritiene che l’impostazione corretta in relazione al quesito esposto sia considerare come valida la regola secondo cui modificando il regime contabile non si deve avere nessuna duplicazione d’imposta come nessun salto di imposta. In base a ciò è ragionevole concludere che quei componenti annotati nel 2017 e non incassati o pagati, rileveranno nel 2018 quando saranno , appunti incassati o pagati, anche se nel 2018 sarà stato scelto il regime della annotazione di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/73 e quindi non si avrà alcuna annotazione in quanto già eseguita nel 2017.
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