Concordati, stretta sull’attestazione
Con le sentenze 7959 e 7975 dello scorso 28 marzo la
Due le aree di verifica: da un lato la professionalità e l’indipendenza dell’attestatore, su cui la Suprema corte è recentemente intervenuta con sentenza n. 4915 del 27 febbraio 2017 e ordinanza 9927 del 19 aprile 2017; dall’altro i requisiti di completezza e condivisibilità della relazione, affinchè ai creditori sia offerto un quadro adeguato a consentire loro di assumere con il voto una posizione informata su piano e proposta concordatari.
La delimitazione del controllo giudiziale è punto delicato e tutt’altro che risolto, ma è ormai certo che l’intervento del tribunale non è di secondo grado, e consiste nella verifica non solo di mera logicità e formale completezza dell’attestazione, ma anche e soprattutto di fondatezza del giudizio su riscontri autonomi, effettuati “dall’interno” e adeguatamente circostanziati, assimilabili a quelli di una consulenza tecnica. L’attestatore assume quindi un ruolo analogo all’ausiliario del giudice, seppur nominato dal debitore, posto che la stessa legge in alcune circostanze, quali le relazioni richieste per l’erogazione di finanza ponte prededucibile o per il pagamento di creditori antecedenti, ai sensi dell’articolo 182-quinquies, commi 1 e 5 della legge fallimentare di fatto esclude che i destinatari naturali del giudizio siano solo i creditori, e non anche il tribunale stesso che da quel giudizio può, se del caso, discostarsi. L’attestatore non può quindi semplicemente acquisire i contenuti del piano, dovendo necessariamente operare propri e precisi riscontri, ottenendo elementi probativi sufficienti alla espressione del giudizio, come del resto gli stessi principi di attestazione (approvati dal Cndcec nel 2014) richiedono.
L’ambito del controllo giudiziale è duplice. Ampio e penetrante con riferimento alla veridicità dei dati, e più limitato sulla condivisibilità della relazione e sulla fattibilità del piano. La veridicità dei dati è requisito che va interpretato, secondo l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 7975/2017), in senso allargato. Essendo stata espunta dalle condizioni di ammissibilità, già con la riforma introdotta con dl 35/2005 (legge n. 80/2005), la regolare tenuta della contabilità, la “veridicità” dei dati aziendali non riferisce al solo aspetto contabile, quanto a tutti quelli inclusi nei documenti da produrre, unitamente al ricorso, ai sensi dell’articolo 161, comma 2, lettere a), b) e c), e quindi l’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, lo stato analitico estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni del debitore. Sulla veridicità di questi dati l’attestatore deve esprimersi, e nella consapevolezza di avere una, ed una sola, occasione, senza possibilità di rimedio od integrazione. La Suprema corte, in continuità con l’orientamento espresso prima della riforma sulla precedente configurazione di concordato preventivo (Cassazione n. 5562/2004, n.201/1990 e n.3527/1989), giudica insanabile la carenza del requisito di veridicità, ove si manifesti in corso di procedura o, e tantopiù, nella fase prodromica , ai sensi dell’articolo 162 legge fallimentare. A nulla vale quindi lo sforzo dell’attestatore che modifichi o integri il proprio giudizio di veridicità dei dati dopo il deposito, trattandosi di un requisito dell’”incartamento” che non può sopravvenire in seguito. La disciplina, in effetti, pare consentire solo l’integrazione del piano fino a due settimane prima dell’adunanza o la produzione di nuovi documenti. (articoli 161, comma 2, lettera e, 162, 172, comma 2).
Sulla fattibilità del piano il controllo giudiziale incontra un limite preciso nel diritto dei creditori ad una autonoma in insindacabile valutazione economica. Il tribunale dovrà accertare quindi la sussistenza o meno di una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cassazione n. 12964/2016), ossia a realizzare la causa concreta del concordato. I creditori dovranno quindi potersi esprimersi su una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, e il ruolo del tribunale è la tutela di questo diritto (Cassazione n. 4915/2017).
Corte di Cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 19 aprile 2017, n. 9927
Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 28 marzo 2017, n. 7975
Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 28 marzo 2017, n. 7959
Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 27 febbraio 2017, n. 4915