Concordato in continuità: note di accredito senza versamento d’imposta
In presenza di concordato in continuità, qualora il debitore riceva note di accredito dai creditori in tutto in parte insoddisfatti, è tenuto alla loro registrazione, ma non al versamento dell'imposta.
Fatto presente che con il concordato in continuità il debitore in crisi, dopo l’omologazione del piano da parte del Tribunale, può proseguire, direttamente o indirettamente, l’attività, naturalmente con le opportune azioni volte alla "ristrutturazione" aziendale stessa, da un punto di vista fiscale l’agenzia delle Entrate si è espressa con riferimento al trattamento Iva, in caso di ricevimento di note di accredito emesse dai creditori, con interpello 29 ottobre 2018, n. 54.
Più precisamente, è stata analizzata la questione riguardante un’azienda che, avendo ricevuto l’omologazione da parte del tribunale per la prosecuzione, in concordato con continuità, dell’attività, fa presente che avendo previsto «il pagamento integrale dei soli creditori privilegiati e il pagamento nella misura percentuale del 12,665 per cento dei crediti chirografari, con conseguente falcidia concordataria dell’87,335 per cento sui predetti crediti non privilegiati», alla chiusura del concordato i creditori insoddisfatti emetteranno note di accredito.
Alla luce di ciò, viene quindi chiesto se al concordato con continuità possano applicarsi le indicazioni contenute nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate 161/E /2001, che prevedono, seppur con riferimento al concordato preventivo, che la società in concordato, dopo aver ricevuto le note di variazione ai fini Iva, «relative ai debiti chirografari oggetto di falcidia», è obbligata ad annotarle nei registri Iva, o con segno positivo su registri delle vendite o con segno negativo sul registro degli acquisti, ma non anche a versare l’imposta, oggetto di rettifica, all’Erario.
L’agenzia delle Entrate, dopo aver fatto presente che la questione è stata analizzata, di recente, dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea - sentenza del 22 febbraio 2018, relativa alla causa C-396/16 - che si è espressa in merito all’applicabilità, nell’ambito del concordato preventivo, della rettifica Iva, alla luce di quanto prescritto dall’art. 185 della Direttiva di refusione, 2006/112/CE, evidenzia che, in base a quanto disposto dall’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, che «qualifica le procedure concorsuali come causa del "mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto", cui consegue il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’Iva conseguente all’operazione originaria», il contribuente che si vede pervenire, in seguito all’"ammissione" al concordato in continuità, note di accredito, è tenuto a registrale nei registri Iva, ma non anche al versamento dell’imposta.
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