Controllate black list, per le plusvalenze necessaria sempre l’esimente
La disciplina delle Controlled foreign companies (Cfc rule) è contenuta nell’articolo 167 del Tuir che dispone, come regola generale, un regime di tassazione per “trasparenza”, in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi. Tale disposizione non si applica qualora il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
•la società non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, nel mercato dello stato o territorio di insediamento (prima condizione esimente);
• dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (seconda condizione esimente).
Negli ultimi anni la disciplina della Cfc ha subito importati modifiche derivanti principalmente dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) e 2016 (legge 208/215), dal decreto internazionalizzazione e da ultimo dalla legge di bilancio 2018.
Antecedentemente dell’entrata in vigore del decreto internazionalizzazione, la sussistenza della prima esimente consentiva al contribuente di disapplicare la tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla Cfc, ma non esplicava alcuna rilevanza ai fini del regime di tassazione, dei dividendi provenienti da territori a fiscalità privilegiata i quali, un volta incassati concorrevano integralmente a formare il reddito del soggetto residente. Il decreto internazionalizzazione ha introdotto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta “indiretto” in ragione delle imposte assolte dalla partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Nel caso in cui il soggetto italiano riesca a verificare la sussistenza della seconda esimente oltre che per la disapplicazione della disciplina Cfc, tale condizione rileva anche per la disapplicazione del concorso integrale alla formazione del reddito dei dividendi, purché la dimostrazione che dalla partecipazione non consegua «l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato» sia fornita con riferimento a tutto il periodo di possesso della partecipazione stessa.
In questo contesto, la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) è intervenuta introducendo un regime agevolativo che consente una detassazione del 50% dell’ammontare dei dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata che svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale nel territorio di insediamento. Anche in seguito a tale agevolazione, resta ferma, inoltre, la possibilità di ottenere un credito d’imposta “indiretto” per le imposte estere assolte dalla partecipata nella percentuale di imponibilità dei dividendi, e quindi nel limite del 50 per cento.
La detassazione opera soltanto per i soggetti Ires infatti il nuovo regime di parziale esclusione non opera per i soggetti Irpef, inoltre l’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2018 non riguarda le plusvalenze derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Le plusvalenze realizzate rimangono quindi integralmente imponibili, salvo che sia fornita la prova che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (seconda esimente).
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto inoltre un’ulteriore misura agevolativa, valida sia per i soggetti Ires che secondo cui non si considerano provenienti da società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato gli utili maturati quando la controllata era white list, anche se, al momento della percezione la partecipata è considerata residente in un tax haven. Viene così superata l’interpretazione fornita della circolare delle Entrate 35/E/2016, che prevedeva l’integrale tassazione di utili prodotti quando la controllata estera era white list, qualora al momento della percezione dei dividendi la stessa fosse stata considerata localizzata in uno stato paradisiaco per effetto dei nuovi criteri introdotti dall’ articolo 167, comma 4, del Tuir (tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana). La nuova regola si applica agli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d’imposta precedenti, quando la partecipata non era inclusa nella black list.