Imposte

Credito d’imposta del 50% per la quotazione delle Pmi

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di Alessio Rocchi e Antonio Tomassini

La legge di Bilancio (articolo 1, commi 89-92) prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione in Borsa di Pmi con un tetto complessivo di agevolazioni che possono essere concesse di 80 milioni di euro nell’arco di un triennio.

La norma si inserisce nel novero delle misure di «Finanza per la crescita», che prevedono incentivi per l’accesso delle imprese alla finanza allo scopo di promuovere un ambiente più favorevole agli investimenti e alla capitalizzazione delle imprese.

L’agevolazione spetterà alle piccole e medie imprese (individuate dalla raccomandazione Ue 2003/361) nella misura massima individuale di 500mila euro per costi di consulenza sostenuti dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e sarà riconosciuta solo in caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo dal 2019 nel limite complessivo di 20 milioni di euro per tale anno e di 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021. Come accade per analoghe agevolazioni, il credito non concorre alla formazione della base imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

I costi di consulenza ammissibili sono quelli sostenuti per il processo di quotazione, che ricomprendono le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto il processo. In particolare, rientreranno nell’agevolazione le spese sostenute per l’advisor finanziario (studio di fattibilità dell’Ipo e supporto nel processo di ammissione), per il nominated advisor (due diligence finanziaria e di business, redazione del documento di ammissione), per la società di revisione (giudizio sul bilancio aziendale e comfort letter), per gli advisor legali e fiscali, per le società di comunicazione finanziaria e investor relations, nonché le cosiddette listing fee da versare alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

Non possono invece formare oggetto di agevolazione i costi di collocamento relativi all’aumento di capitale, posto che la normativa europea di settore li inquadra tra quelli che derivano dall’attività di intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle azioni, non tra i costi di consulenza. Per le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione - con particolare riferimento all’individuazione delle procedure per l’accesso, la concessione e l’utilizzo del beneficio, ai casi d’esclusione, alla documentazione richiesta ed ai relativi controlli - bisognerà attendere l’emanazione di un decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia da adottare entro il 30 aprile 2018.

Dopo i Pir si introduce quindi un’altra misura agevolativa nel mondo della finanza con l’intento di stimolare positive ripercussioni sull’economia reale e sulla competitività del nostro Paese.

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