Imposte

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, l’ammortamento non rileva nel calcolo

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Nuovi chiarimenti in tema di credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Con la risposta a interpello 73 del 13 marzo , l’Agenzia interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di calcolo del beneficio in caso di capitalizzazione di costi di commesse interne, soffermandosi anche su marchi e prototipi.

Nello specifico, la società istante ha svolto negli anni 2012-2017 attività di ricerca, sviluppo, progettazione, registrazione e sfruttamento di brevetti nel settore degli elettrodomestici. I costi di queste attività, dal punto di vista contabile, sono stati capitalizzati, in quanto sostenuti per la realizzazione di un brevetto industriale, e sottoposti ad ammortamento dal 2018, anno in cui il brevetto è venuto a compimento. Ed è da tale anno di ultimazione della fase progettuale e di acquisizione dei brevetti che l’interpellante ritiene che i costi debbano assumere rilevanza nel calcolo del beneficio: quindi, la parte di essi sostenuta nel triennio 2012-2014 non concorrerebbe a determinare la media di raffronto, che risulterebbe nello specifico pari a zero.

L’Agenzia non condivide la soluzione interpretativa proposta dall’istante, evidenziando che già nella circolare n. 5/E del 2016 (par. 2.2) è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene sempre secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, Tuir come disposto anche dall’articolo 4, comma 1, del decreto attuativo. In questo senso, si conferma che tale criterio sancito dall’articolo 109 è applicabile anche ai costi capitalizzati, che quindi concorrono alla determinazione del credito di imposta al momento del loro sostenimento nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento. Si deve al riguardo sottolineare che non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per i soggetti Ias adopter e Oic adopter.

In particolare, ove nelle attività agevolabili siano incluse prestazioni di servizio, resta comunque applicabile il principio di competenza di cui al comma 2 dell’articolo 109, anche se esse sono capitalizzate; pertanto, i corrispettivi delle prestazioni di servizio concorrono a determinare l’agevolazione, o la media di riferimento, tenendo presente la data in cui esse sono ultimate. Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio, ai fini del calcolo della media.

In relazione alle spese agevolabili, l’Agenzia precisa infine che:

il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all’impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili;

il marchio non presenta il requisito di invenzione industriale richiamato dall’articolo 3, comma 6 lettera d) del Dl 145/2013, e quindi i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili;

i costi per realizzazione di prototipi, in quanto tali, non rientrano nell’elenco tassativo del comma 6 dell’articolo 3 vigente fino al 31 dicembre 2018, si ritiene fatto salvo quanto a suo tempo detto nella risoluzione n. 122/E del 2017, in cui fu affermato che era possibile agevolare la parte dei costi rientranti in una delle categorie agevolabili.

Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 73 del 13 marzo 2019

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