Criteri di calcolo riscritti per i soggetti Irpef
Le modifiche alla disciplina Ace comportano una riduzione del rendimento nozionale, fissato al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018. Vengono poi introdotte nuove cause di sterilizzazione e restrizioni al riporto delle eccedenze nelle riorganizzazioni; vengono infine riscritte le regole per i soggetti Irpef.
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Per effetto della nuova causa di sterilizzazione, applicabile già dal 2016, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni) rispetto a quelli che risultano dal bilancio 2010; sarebbe necessario chiarire se si tratta di una norma antielusiva (e quindi disapplicabile), o di sistema (applicabile senza eccezioni).
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Bisognerebbe anche confermare che l’incremento deve derivare da nuovi investimenti di liquidità e non da meri fenomeni valutativi, che potrebbero determinare un incremento della consistenza di titoli e valori mobiliari senza che a ciò corrisponda alcun impiego di risorse finanziarie.
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Già dal 2016 la base Ace dei soggetti Irpef deve essere determinata con gli stessi criteri applicabili ai soggetti Ires. Rileva inoltre l’incremento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 rispetto al 2010 (a prescindere dalle cause). La coesistenza di diversi “strati” del patrimonio netto, con regole Ace differenti, pone diverse criticità, dall’individuazione di un criterio con cui imputare i prelevamenti dei soci, alle modalità di applicazione della disciplina antielusiva, all’impatto delle perdite di esercizio.