Crowdfunding da sbloccare per le Srl-Pmi non innovative
Il crowdfunding è uno strumento di raccolta di finanziamenti mediante il web, rivolto, come dice la parola, alla folla di piccoli investitori: tale modalità ha avuto e sta avendo un grande successo negli Stati Uniti e ora si sta diffondendo anche nei Paesi europei. Sul fondamento della prassi e tenuto conto dei vari ed eterogenei scopi cui “il finanziamento della folla” può essere volto, se ne distinguono numerose tipologie: il donation based crowdfunding, diretto a raccogliere fondi per iniziative non a scopo di lucro e senza un diritto di rimborso o un premio a favore degli investitori; il reward based crowdfunding, che prevede per contro un “compenso” in senso lato per i finanziatori (che può assumere le più svariate modalità, consistendo, ad esempio, se si tratta di finanziare un’opera dell’ingegno, nell’invio di una copia della stessa); il crowdfunding social lending, riguardante un prestito e che spesso si colloca nel contesto del microcredito; l’equity based crowdfunding, volto a consentire la sottoscrizione, tramite il finanziamento, di partecipazioni in società.
Il crowdfunding si è andato sviluppando senza una particolare regolamentazione. Negli Stati Uniti nel 2012 è stata introdotta una disciplina che prevede esenzioni dall’applicazione delle regole del Securities Act. Sono però introdotti alcuni limiti: l’investimento non può superare il milione di dollari; il singolo finanziatore non può investire oltre una certa percentuale del proprio reddito; l’investimento deve essere effettuato mediante un intermediario, registrato presso la Sec quale
Anche l’Italia ha introdotto una disciplina del crowdfunding, in parte contenuta nel Testo unico della finanza, in parte in un Regolamento Consob. E però regolato esclusivamente nella versione dell’equity based crowdfunding, riguardante la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in Srl; inoltre deve trattarsi solo di partecipazioni in start up e in Pmi innovative. Rispetto a queste ultime, nel caso in cui si tratti di Srl – che è il tipo societario quasi sempre utilizzato – il legislatore ha eliminato il divieto, contenuto nel Codice civile, di offrire al pubblico le proprie partecipazioni.
Successivamente il comma 70 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 ha esteso la possibilità di utilizzare il crowdfunding alle Pmi non innovative. Tuttavia, nel caso di Srl, non è stato eliminato il divieto di offrire al pubblico le proprie partecipazioni. Pertanto oggi le Srl, che sono la maggior parte delle Pmi, possono avvalersi del crowdfunding sulla base della disciplina del Testo unico della finanza, ma il Codice civile blocca questa facoltà, essendo vietato a tali società di offrire al pubblico le proprie partecipazioni.
Si può ritenere che l’estensione dell’utilizzabilità del crowdfunding abbia implicitamente eliminato tale divieto, almeno per le Srl, al fine di evitare un evidente contrasto tra disposizioni diverse? Non è facile dare una risposta: in ogni caso la Srl non innovativa che, in ipotesi, possa offrire al pubblico le proprie partecipazioni mediante la tecnica del crowdfunding non è dotata di quelle peculiarità di disciplina previste per le sole Srl innovative e che sono necessarie in ipotesi di società aperte, con molti o moltissimi soci, a meno di pretendere dall’interprete una vera e propria opera “creativa”. Ecco perché un intervento normativo pare quando mai opportuno.